Inammissibilità Ricorso: Quando la Motivazione del Giudice è Inattaccabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso quando i motivi addotti sono generici e non riescono a scalfire la logicità della decisione impugnata. Questo caso riguarda un appello contro una condanna penale, dove il ricorrente lamentava un’eccessiva severità della pena. Analizziamo come la Suprema Corte ha valutato la questione, confermando che una motivazione adeguata e non illogica del giudice di merito è sufficiente a rendere il ricorso inattaccabile.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro la Pena per Falsa Dichiarazione
Un individuo, precedentemente condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002 (concernente false dichiarazioni per ottenere benefici), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso era incentrato sul contenimento della pena, ritenuta sproporzionata. La condanna, pari a un anno e venti giorni di reclusione, teneva già conto della recidiva e della riduzione per la scelta del rito processuale.
L’imputato contestava, in sostanza, la valutazione del giudice di merito, sperando in un ulteriore sconto di pena da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudice di legittimità (la Cassazione) non può riesaminare nel merito le valutazioni fatte dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, la Corte ha stabilito che l’onere motivazionale era stato pienamente assolto.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Un punto cruciale della decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio sulla base di due elementi specifici:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva precedenti anche per reati contro il patrimonio, come la ricettazione.
2. I redditi non dichiarati: La condotta stessa per cui era stato condannato dimostrava una tendenza a eludere gli obblighi di legge.
Questi fattori sono stati considerati sufficienti a giustificare una valutazione negativa della personalità dell’imputato, rendendo logica la decisione di non concedere ulteriori sconti di pena.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello ha fornito una motivazione “adeguata e non illogica” per la quantificazione della pena. La sanzione inflitta è stata giudicata “modulata alla stregua di criteri minimi edittali”, ovvero commisurata secondo i parametri minimi previsti dalla legge per quel tipo di reato, tenendo conto delle aggravanti presenti. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso è apparso privo di fondamento e con un “palese carattere dilatorio”, cioè presentato al solo scopo di ritardare l’esecutività della condanna. L’assolvimento dell’onere motivazionale da parte del giudice di merito ha quindi reso l’appello inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non è sufficiente lamentare una pena ritenuta ‘troppo alta’ per ottenere una revisione in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Le conseguenze pratiche per il ricorrente non sono trascurabili: oltre alla conferma della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a riprova della futilità del suo tentativo di appello.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, non presenta motivi validi e si limita a contestare una valutazione del giudice di merito (come la misura della pena) che è stata giustificata con una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell’imputato, che includevano reati contro il patrimonio come la ricettazione, e a causa dei redditi non dichiarati, elementi che hanno inciso negativamente sulla valutazione della sua personalità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questa vicenda, al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, specialmente quando il ricorso viene giudicato palesemente dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 23 Marzo 2023 la Corte d’appello di Firenze, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.95 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 e lo aveva condannato alla pena di un anno giorni venti di reclusione, ritenuta la recidiva e con la riduzione per la scelta del rito.
Considerato che l’unico motivo, inerente al contenimento della pena, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, laddove la Corte ha escluso il beneficio dele circostanze attenuanti generiche della misura dei redditi non dichiarati e dei precedenti penali del reo anche per reati contro il patrimonio quale la ricettazione e, d’altro canto, la misura del trattamento sanzionatorio risulta modulata alla stregua di criteri minimi editali, di talchè l’onere di motivazione deve ritenersi pienamente assolto.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente