Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8138 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il 07/11/1996
NOME nato a CASERTA il 15/06/2001
NOME nato a CASERTA il 19/07/1995
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 35043/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con cui si è confermata la condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia.
Rilevato che il primo motivo comune ai ricorsi, con il quale si lamentano vizi della motivazione, è inammissibile sia perché vi era stata rinunzia al motivo di appello sul giudizio d responsabilità, sia perché del tutto versato in fatto.
Quanto a quest’ultimo, aspetto, va ricordato che, nel giudizio di legittimità, non consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Cort cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguat valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, d ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 3- 4.), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. p il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alle modalit della condotta e al contesto delinquenziale in cui si sono evoluti i rapporti (cfr. pag.4).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025
II Presidente