Inammissibilità Ricorso: Quando la Reiterazione dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduca a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale nel nostro sistema giudiziario per garantire efficienza e certezza del diritto. Il caso analizza la posizione di un imputato il cui appello è stato respinto sulla base della gravità della sua condotta, dei suoi precedenti penali e della manifesta infondatezza delle sue argomentazioni.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi principali del ricorso si concentravano su due punti. In primo luogo, il ricorrente sosteneva che il suo caso dovesse rientrare nell’ambito dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, contestava l’applicazione della recidiva, ovvero l’aggravante legata alla commissione di nuovi reati da parte di chi è già stato condannato.
La Corte d’Appello aveva già rigettato queste argomentazioni, ma il ricorrente ha deciso di riproporle dinanzi alla Suprema Corte, sperando in un esito diverso.
L’Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda sulla manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
La questione della Particolare Tenuità del Fatto
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e respinte in appello. I giudici hanno sottolineato che la gravità della condotta e l’intensità del dolo, inserite nel contesto di numerosi procedimenti penali a carico del ricorrente, escludevano categoricamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La valutazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e giuridicamente corretta, e le doglianze del ricorrente non sono state in grado di scalfirla.
La Conferma della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha confermato la valutazione precedente, secondo cui i plurimi precedenti penali dell’imputato indicavano una chiara ‘proclività’ a commettere reati della stessa indole. Inoltre, è stata evidenziata un’attitudine a scontrarsi con le forze dell’ordine, un elemento che dimostrava la continuità con il passato criminale e una maggiore pericolosità sociale. Pertanto, l’applicazione della recidiva è stata ritenuta pienamente giustificata.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello, specialmente se questi sono già stati adeguatamente valutati e motivati dal giudice precedente. Il ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, non limitarsi a contestare una valutazione di merito ritenuta logica e coerente.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la valutazione della pericolosità sociale di un individuo, ai fini dell’applicazione della recidiva, si basa su elementi concreti come la natura e il numero dei precedenti penali e il comportamento complessivo. Nel caso di specie, la ‘reiterazione’ delle condotte illecite è stata vista come un indicatore di una persistente tendenza a delinquere, giustificando pienamente la decisione dei giudici di merito.
Conclusioni
La decisione finale della Corte è stata quella di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. L’ordinanza, quindi, non solo conferma la condanna originaria, ma sanziona anche il tentativo di abusare dello strumento processuale del ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati e riproducevano deduzioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
Quali elementi hanno escluso l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.p.)?
L’applicazione è stata esclusa sulla base di una pluralità di elementi convergenti, principalmente la gravità della condotta, l’intensità del dolo e il quadro dei numerosi procedimenti penali a carico del ricorrente.
Come ha giustificato la Corte la conferma della recidiva?
La Corte ha ritenuto che i plurimi precedenti penali del ricorrente indicassero una proclività a commettere reati della stessa indole, potenziata dall’attitudine a scontrarsi con le forze dell’ordine. Ciò attestava una continuità con il passato criminale e una maggiore pericolosità, giustificando l’applicazione della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso riproduce deduzioni già esaminate dalla Corte che ha escluso l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. sulla base di una pluralità di convergenti elementi, in primo luogo costituiti dalla gravità della condotta e dall’intensità del dolo, spiegati con argomenti non illogici ed inseriti nel quadro dei numerosi procedimenti penali a carico del ricorrente, giudizio che non risulta vulnerato dalle reiterative doglianze, non idonee a vulnerare la valutazione sotto il profilo giuridico;
Ritenuto inoltre che il secondo motivo risulta manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alle ragioni per cui è stata in concreto applicata la recidiva, essendosi ritenuto che i plurimi precedenti indicassero una proclività alla commissione di reati della stessa indole, potenziata dall’attitudine a scontrarsi con le forze dell’ordine, e che dunque la reiterazione attestasse I continuità con il passato criminale e la maggiore pericolosità del ricorrente;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore