Inammissibilità ricorso in Cassazione: i limiti per i reati minori
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza di condanna, specialmente quando si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile muovere censure in sede di legittimità.
Nel caso analizzato, un cittadino era stato condannato alla pena della multa per il reato di minacce. Nonostante i tentativi della difesa di sollevare eccezioni sulla prescrizione e sulla tenuta logica della sentenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Il difetto di interesse e la prescrizione
Uno dei punti cardine della decisione riguarda la contestazione sulla prescrizione del reato. Il ricorrente sosteneva che il termine fosse decorso a causa di un’errata sospensione dovuta all’impedimento di un testimone. Tuttavia, la Corte ha applicato il principio del difetto di interesse.
Poiché il reato non sarebbe risultato prescritto nemmeno escludendo il periodo di sospensione contestato, l’accoglimento del motivo non avrebbe prodotto alcun beneficio pratico per l’imputato. In ambito penale, l’impugnazione deve sempre mirare a un risultato utile e concreto.
I limiti dell’impugnazione per le sentenze del Giudice di Pace
Un altro aspetto fondamentale riguarda la natura dei vizi denunciabili. Quando si impugna una sentenza emessa dal Giudice di Pace, l’ordinamento prevede restrizioni specifiche. L’articolo 606, comma 2-bis del codice di procedura penale, limita fortemente la possibilità di contestare la motivazione della sentenza.
Spesso i ricorrenti tentano di mascherare critiche alla valutazione dei fatti sotto la veste di violazioni di legge. La Cassazione ha ribadito che tali censure sono inammissibili se si risolvono in una mera denuncia di illogicità motivazionale, non consentita per questa tipologia di provvedimenti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla rigorosa applicazione delle norme procedurali. Il primo motivo di ricorso è stato rigettato per l’assenza di un vantaggio giuridico effettivo (interesse ad agire). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché tentava di aggirare il divieto di sindacato sulla motivazione tipico dei procedimenti davanti al Giudice di Pace.
La condotta del ricorrente, avendo dato causa all’inammissibilità per colpa, ha comportato non solo il rigetto delle istanze ma anche una sanzione pecuniaria significativa a favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica preventiva prima di adire la Corte di Cassazione. L’inammissibilità ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta oneri economici gravosi. Risulta essenziale distinguere tra vizi di legittimità reali e semplici divergenze interpretative sui fatti, che non trovano spazio nel giudizio di legittimità.
Cosa comporta il difetto di interesse in un ricorso per Cassazione?
Il difetto di interesse determina l’inammissibilità del ricorso quando l’eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe un vantaggio concreto per il ricorrente, come nel caso di una prescrizione non ancora maturata.
È possibile contestare la motivazione di una sentenza del Giudice di Pace?
No, l’articolo 606 comma 2-bis del codice di procedura penale preclude la possibilità di ricorrere in Cassazione per vizi di motivazione contro le sentenze emesse dal Giudice di Pace.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente viene solitamente condannato al versamento di una somma pecuniaria, che può arrivare a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1164 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di VERBANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione, emessa nei suoi confronti in primo grado dal Giudice di Pace di Verbania, di condanna alla pena di 200 euro di multa per il reato di minacce.
Considerato che il primo motivo di censura proposto dal ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla ritenuta operatività della sospensione del termine prescrizionale per l’impedimento a comparire della teste COGNOME ma è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la parte ricorrente non trarrebbe alcun effetto utile dal su accoglimento, non risultando il reato prescritto anche senza la sospensione dei termini di prescrizione.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché muove una censura che, nonostante il nomen utilizzato – riferito a violazione di legge ed al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio -, si risolve in una denuncia di illogicità motivazionale, non consentita, giusta la preclusione prevista ex art. 606 co. 2-bis c.p.p. per le sentenze emesse dal Giudice di Pace.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.