Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49866 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49866 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con la quale stata confermata quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reat di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pe perché proposto per motivi non deducibili (applicazione dell’art. 129, cod. proc pen.) avend il ricorrente censurato, con l’atto di appello, / ..0O la dosimetria della pena, instando per un più favorevole bilanciamento delle generiche e per la esclusione della recidiva, in ogni cas trattandosi di motivo del tutto generico / poiché il ricorrente, prospettando la violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elemen concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto adottare la pronunc liberatoria dopo che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul te della responsabilità (sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, COGNOME, Rv. 273431-01; sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259418-01);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P. Q.101.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023