Inammissibilità ricorso: i limiti del sindacato della Cassazione sulla pena
L’inammissibilità ricorso rappresenta un tema centrale nel diritto processuale penale, specialmente quando l’impugnazione si limita a contestare la misura della pena o la valutazione dei fatti già operata nei gradi precedenti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile ricorrere in sede di legittimità.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, comma 3, del codice penale. Il ricorrente ha presentato istanza alla Suprema Corte basandosi su due motivi principali. Il primo riguardava la contestazione della sussistenza dell’aggravante, mentre il secondo si focalizzava sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale.
La specificità dei motivi di ricorso
Uno dei pilastri del processo di legittimità è la specificità dei motivi. La Corte ha evidenziato come il primo motivo fosse inammissibile poiché si risolveva in una pedissequa reiterazione delle doglianze già espresse in appello. Quando un ricorso non offre una critica argomentata e specifica verso la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre tesi già respinte, decade la sua funzione tipica, portando inevitabilmente all’inammissibilità.
La discrezionalità del giudice di merito
Il secondo punto affrontato riguarda la determinazione della pena. Il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata stabilisce che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Il controllo sulla motivazione
La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella scelta della pena. Il suo compito è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione. Se il giudice di merito ha fornito un riferimento congruo agli elementi decisivi per giustificare la sanzione, la decisione non è sindacabile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente assolto l’onere argomentativo, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla natura del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica apparente. La reiterazione di argomenti già ampiamente vagliati e respinti dai giudici di merito non soddisfa i requisiti di legge. Inoltre, la valutazione delle circostanze attenuanti e il calcolo della pena base sono operazioni riservate al merito, purché la motivazione sia coerente e aderente ai fatti di causa.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legge reali, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in un improprio terzo grado di giudizio sul merito.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, la determinazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere modificata in legittimità se la motivazione è congrua.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10755 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di ~COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto sussistente l’aggravante in questione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla irrogazione di una pena difforme dal minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai princip enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/02/2026