Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non può intervenire
L’inammissibilità ricorso in sede di legittimità è un tema centrale per chiunque affronti un processo penale. Spesso si confonde il ruolo della Corte di Cassazione con quello di un terzo grado di giudizio, ma la realtà giuridica è ben diversa. La Suprema Corte non valuta nuovamente i fatti, ma verifica solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione dei giudici precedenti sia logica.
Il caso oggetto di esame
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, contestando specificamente due punti: l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche (o generiche). Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe valutato correttamente gli elementi a favore del reo, portando a una pena eccessiva.
La distinzione tra merito e legittimità
Il nodo della questione risiede nella natura del ricorso. Quando si contesta la recidiva o la concessione delle attenuanti, si entra spesso nel campo delle valutazioni discrezionali del giudice di merito. Se queste valutazioni sono supportate da una motivazione coerente e priva di vizi logici, la Cassazione non ha il potere di sovvertirle.
Inammissibilità ricorso e vizi motivazionali
Nel caso analizzato, la Corte ha rilevato che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La sentenza impugnata era infatti sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Il giudice d’appello aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive, rendendo il giudizio di merito insindacabile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di tassatività dei motivi di ricorso. L’inammissibilità ricorso scatta inevitabilmente quando le doglianze si limitano a richiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa agli Ermellini. La Corte ha riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello aveva risposto puntualmente a ogni obiezione della difesa, spiegando chiaramente le ragioni del riconoscimento della recidiva e dell’esclusione delle attenuanti. Non essendoci alcuna violazione di legge o manifesta illogicità, il ricorso è stato considerato un tentativo improprio di ottenere un nuovo esame del merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra critiche al fatto e violazioni di diritto prima di adire la Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi riguardano valutazioni di merito, come la quantificazione della pena o il riconoscimento di attenuanti, già correttamente motivate nei gradi precedenti.
Si può contestare la recidiva davanti alla Corte di Cassazione?
La contestazione della recidiva è possibile solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o mancante, poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra mille e tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50201 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
.5uTE.D.D i/v
letto il ricorso proposto nell’interesse d . COGNOME edirS Bentachfine avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto afferenti al riconoscimento della recidiva e alla man applicazione delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficie e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.