Inammissibilità ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta un confine invalicabile per chiunque tenti di trasformare la Suprema Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. In una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove se la sentenza di appello è sorretta da una motivazione logica e coerente.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per gravi reati penali. La difesa aveva proposto ricorso contestando sia l’affermazione della responsabilità penale, sia il diniego delle attenuanti previste per chi ha avuto un ruolo marginale nel reato. Tuttavia, la struttura del ricorso è apparsa fin da subito carente sotto il profilo del diritto.
Inammissibilità ricorso e valutazione delle prove
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La ricorrente ha tentato di sollecitare una nuova lettura delle risultanze probatorie, tra cui tabulati telefonici e riconoscimenti effettuati dalle vittime. Tale operazione è preclusa alla Suprema Corte, il cui unico compito è verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e seguito un iter logico privo di vizi.
L’attenuante della minima partecipazione
Un punto centrale del ricorso riguardava l’Art. 114 c.p., relativo alla minima partecipazione al reato. La Corte ha chiarito che il mancato riconoscimento di tale attenuante non può essere oggetto di censura in Cassazione se i giudici di merito hanno già fornito una spiegazione esaustiva basata su elementi concreti, come le chiamate in correità e le prove tecniche.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel fatto che le doglianze presentate erano puramente fattuali. I giudici di appello avevano già analizzato con precisione i tabulati telefonici e le testimonianze, giungendo a una conclusione priva di contraddizioni. La Cassazione ha rilevato che la ricorrente non ha indicato specifici travisamenti delle prove, ma si è limitata a proporre una versione alternativa dei fatti, rendendo inevitabile l’inammissibilità ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la parte al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati esclusivamente su vizi di legittimità, evitando di appesantire il sistema giudiziario con richieste di riesame del merito che non possono trovare accoglimento in questa sede.
Perché la Cassazione può dichiarare l’inammissibilità di un ricorso?
La Cassazione dichiara l’inammissibilità quando il ricorso richiede una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività che spetta solo ai giudici di merito e non alla corte di legittimità.
Cosa comporta l’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.?
Questa attenuante permette una riduzione della pena per i concorrenti che hanno avuto un ruolo di minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7148 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è finalizzato ad ottenere – mediante doglianze in punto di fatto, peraltro già vagliate e puntualmente respinte dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici – una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 sui plurimi e convergenti elementi di prova posti a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità della ricorrente e, in particolare, sulle chiamate in correità dei coimputati, i tabulati telefonici acquisiti e il chiaro riconoscimento del predetta da parte di una delle potenziali vittime);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
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Il Consigliere estensore
La Presidente