Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 20/11/1984 COGNOME nato il 25/03/1985
NOME COGNOME NOME nato a CAMPOSAMPIERO il 05/08/1998
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
(dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso nell’interesse di El Mabasse Redha si contesta l’omess applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione s
proscioglimento. Quanto al ricorso di NOME si propone un analogo motivo e così avviene da parte di NOMECOGNOME che peraltro ha anche dedotto
vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata revoca dell’ordine espulsione a pena espiata.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis co proc. pen. e le parti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezio
quelli sulla pena, su cui hanno raggiunto l’accordo con il Procuratore general
Inoltre NOME COGNOME e NOME non hanno altresì rinunziato al motivo inerente la revoca dell’ordine di espiazione (che la (..orte di appell
accolto) mentre su tale tema NOME COGNOME non ha neppure proposto motivo di appello.
I ricorsi sono pertanto inammissibili perché proposti al di fuori dei c consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza,
rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado
ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato ne ricorso, nell’accogliere la richiesta non deve motivare sul mancat proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 co proc. pen. NOME COGNOME va ribadito, neppure ha proposto motivo di gravame circa la disposta espulsione.
Pertanto, i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 17/01/2025.
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