Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16566 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/07/1981
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per i reati di cui agli artt.
cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativ i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
identiche doglianze proposte con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che anche il secondo motivo è privo di specificità estrinseca; che , inoltre, va rico che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità q non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza s limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto»
U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che, con il terzo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudiz legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enuncia artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia fru di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851) come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
che anche il quarto motivo è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, va ricordat «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedib del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 1 pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostat alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente