Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza n. 5446 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per motivi di legittimità, soprattutto in materia di esecuzione della pena. Il caso in esame riguarda la dichiarazione di inammissibilità ricorso presentato da un condannato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato le misure alternative della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova al servizio sociale. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per poter scontare la sua pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, in detenzione domiciliare. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta. La decisione si basava sulla valutazione della personalità del richiedente, considerata non positivamente alla luce di procedimenti penali pendenti per fatti gravi e recenti, successivi al reato per cui era stato condannato.
Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. A suo dire, il diniego si fondava esclusivamente sulla pendenza di altri procedimenti, senza che fosse stata condotta un’adeguata prognosi sul possibile buon esito delle misure alternative richieste.
La Decisione della Corte sull’inammissibilità ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo la Corte, il ricorso non sollevava una reale questione di violazione di legge, ma tentava di sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi già vagliati dal giudice di sorveglianza. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di rivalutare le prove o i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nella proposizione di un’impugnazione priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e si allineano a un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata e coerente per il proprio diniego. Il riferimento alla personalità del condannato, desunta dalla commissione di reati recenti e gravi, è stato considerato un elemento sufficiente a fondare, allo stato attuale, una prognosi negativa sulla buona riuscita di un percorso alternativo al carcere.
In sostanza, il giudice di sorveglianza ha legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, basando la sua valutazione su elementi concreti (i nuovi reati) che indicavano una persistente tendenza a delinquere. La critica del ricorrente, secondo la Cassazione, si traduceva in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso in Cassazione può censurare una motivazione solo se essa è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non quando propone semplicemente una diversa interpretazione dei fatti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada del ricorso in Cassazione contro le decisioni del Tribunale di Sorveglianza è particolarmente stretta. Per avere successo, non basta essere in disaccordo con la valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare un vizio giuridico specifico o un’irragionevolezza palese nella motivazione. La valutazione della personalità del condannato, ai fini della concessione delle misure alternative, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Se tale valutazione è supportata da elementi concreti, come la commissione di nuovi reati, diventa molto difficile contestarla efficacemente in sede di legittimità. La decisione sottolinea quindi l’importanza, per la difesa, di concentrarsi sulla dimostrazione di un effettivo cambiamento e di elementi positivi concreti, piuttosto che sulla mera critica di una valutazione ritenuta sfavorevole.
 
È possibile ottenere misure alternative al carcere se ci sono altri procedimenti penali in corso?
L’ordinanza chiarisce che la presenza di procedimenti pendenti per reati recenti e gravi può essere un elemento decisivo. Il giudice può desumere da essi una personalità non compatibile con le misure alternative, fondando su questo la propria decisione di rigetto.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è “inammissibile”?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti di legge. In questo caso, è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge, cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto della richiesta, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) alla cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel presentare un ricorso palesemente infondato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5446  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulla sussistenza di procedimenti pendenti per fatti successivi alla commissione del reato in esecuzione senza che sia stata effettuata, di contro, una prognosi circa il possibile buon esito della prova, ciò anche considerato che il riesame critico appare avviato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione di reati recenti e successivi, anche gravi- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ri corrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il .ior (-1 contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il pagamento delle spese processuali della cassa delle ammende. ricorso e condanna il/ricorrente al e della somma di euro tremila in favore
Così deciso il 25/1/2024