Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20544 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/08/1982
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la completezza della
motivazione posta a base della mancata applicazione della pena sostitutiva sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate
con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione
della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018,
COGNOME, Rv. 275506), in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi che, anche se non espressamente confutati, risulterebbero logicamente incompatibili
con la decisione adottata.
Le complessive motivazioni della sentenza impugnata, sul trattamento punitivo e sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. danno conto di un negativo giudizio negativo sulla personalità dell’imputato che sarebbe incompatibile con la finalità rieducativa della pena cui sono finalizzate anche le sanzioni sostitutive.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice