Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma anche più complessi, del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili del proprio giudizio, chiarendo quali motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento. Questo caso offre spunti preziosi sulla valutazione delle prove, come le intercettazioni, e sulla corretta applicazione di istituti come le attenuanti generiche e la prescrizione del reato.
Il caso in esame: un ricorso contro una condanna per spaccio
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno presentato ricorso in Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su diversi punti:
1. L’errata valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ritenute non sufficientemente probanti.
2. La mancanza di una motivazione adeguata da parte della Corte d’Appello.
3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. L’avvenuta prescrizione dei reati contestati.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili.
Analisi dell’inammissibilità del ricorso per motivi di merito
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La valutazione delle intercettazioni telefoniche
I ricorrenti contestavano il valore probatorio delle intercettazioni. La Corte ha chiarito che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio sono attività esclusive del giudice di merito. Le intercettazioni costituiscono un valido strumento di prova, a patto che la loro interpretazione sia rigorosa e supportata da argomenti logici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, collegando le conversazioni intercettate con la sostanza stupefacente sequestrata, e tanto basta per superare il vaglio di legittimità.
Il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale
Anche i motivi relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione della pena sono stati giudicati aspecifici. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato il proprio diniego sulla base di elementi concreti: i precedenti penali degli imputati e l’abitualità della loro condotta di spaccio. Questi fattori, secondo i giudici, indicavano una significativa capacità a delinquere, ostativa alla concessione dei benefici richiesti.
La questione della prescrizione e la Riforma Orlando
Un punto cruciale del ricorso riguardava la presunta prescrizione dei reati. La Corte ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’. I ricorrenti non avevano tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017) per i reati commessi in un determinato arco temporale. La Corte ha inoltre precisato che, anche senza considerare tale sospensione, il termine massimo di prescrizione non sarebbe comunque decorso prima della data della sentenza d’appello. Di conseguenza, l’eccezione è stata rigettata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità del ricorso su principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito che le censure che mirano a una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove sono precluse in sede di legittimità. Il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge o per vizi logici della motivazione, non per contestare l’apprezzamento del giudice di merito se questo è supportato da un ragionamento coerente.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. Nel caso specifico, le critiche al diniego delle attenuanti erano state ritenute troppo generiche rispetto alla dettagliata motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
Infine, l’errore di diritto sull’applicazione della normativa in materia di prescrizione ha reso il relativo motivo manifestamente infondato, contribuendo alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: implicazioni pratiche dell’ordinanza
Questa ordinanza funge da importante promemoria sui limiti e sulla funzione del ricorso per Cassazione. La decisione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di un nuovo esame del merito, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 3.000 euro. Ciò evidenzia come un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo sia destinato all’insuccesso, ma comporti anche significative conseguenze economiche. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: il ricorso in Cassazione deve essere costruito su solide argomentazioni giuridiche e vizi procedurali, evitando di trasformarlo in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile la critica sulla valutazione delle intercettazioni?
Perché la valutazione delle prove, inclusa l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, è un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali sono state le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena?
La Corte d’Appello ha negato questi benefici a causa dei precedenti penali dei ricorrenti e della ritenuta abitualità della loro condotta di spaccio. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e sufficiente, respingendo il motivo di ricorso come aspecifico.
Per quale motivo l’eccezione di prescrizione è stata giudicata ‘manifestamente infondata’?
I ricorrenti non hanno considerato l’effetto della ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017), che ha sospeso la decorrenza della prescrizione per i reati commessi in un certo periodo. Inoltre, la Corte ha calcolato che, anche senza tale sospensione, il termine di prescrizione non sarebbe comunque maturato prima della data della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41369 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GHILARZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure dedotte dai due ricorrenti in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando la correlazione esistente tra la sostanza stupefacente oggetto del sequestro operato in relazione al capo B) con la sostanza stupefacente oggetto della altre transazioni ricostruite attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate strettamente collegate tra loro;
ritenuto che anche i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello, in considerazione della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali e della ritenuta abitualità della condotta di spaccio;
ritenuto che anche il motivo sulla prescrizione dei reati è manifestamente infondato non avendo i ricorrenti tenuto conto della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), e non essendo il termine di prescrizione neppure decorso prima della data della sentenza impugnata (emessa il 14 aprile 2025), anche senza la predetta sospensione;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH dicembre 2025