Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Conferma il Giudizio di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un ricorso basato su motivi non consentiti. La Corte di Cassazione, con la sua decisione, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato spetta ai giudici di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno di palesi vizi logici. In questo caso, l’inammissibilità ricorso ha portato a conseguenze economiche dirette per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Ancona ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando tre principali violazioni di legge. In primo luogo, contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo e terzo luogo, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della conseguente negazione delle pene sostitutive. Tali richieste si basavano su una diversa interpretazione degli elementi fattuali e della personalità dell’imputato rispetto a quanto stabilito dai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, constatando che i motivi addotti non potevano essere esaminati in quella sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione Insindacabile del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità ricorso. La Corte ha analizzato separatamente i motivi proposti, giungendo sempre alla stessa conclusione.
Sulla Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto con una motivazione logica e completa. La decisione del giudice di merito si fondava su elementi concreti, quali:
– Le modalità del fatto, in particolare la durata dell’evasione e l’intensità del dolo.
– La pericolosità criminale del soggetto, desunta dai suoi precedenti penali.
– Le ragioni specifiche per cui l’imputato era sottoposto a una misura cautelare.
La Cassazione ha chiarito che queste sono ‘valutazioni di merito’, ovvero giudizi basati sull’analisi dei fatti e delle prove. Tali valutazioni non sono suscettibili di una nuova e autonoma disamina in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare il materiale probatorio.
Sulle Circostanze Attenuanti e Pene Sostitutive
Anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive, la Corte ha seguito lo stesso ragionamento. La Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta basandosi su un ‘giudizio negativo’ sulla personalità complessiva dell’imputato. Poiché tale giudizio era stato adeguatamente argomentato, anche questo motivo di ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile davanti alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa ordinanza è un importante monito sulle conseguenze dell’inammissibilità ricorso. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta precise sanzioni processuali ed economiche. Il ricorrente non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma è anche tenuto a sostenere i costi del procedimento che ha inutilmente attivato e a versare una somma alla cassa delle ammende. La decisione riafferma la netta distinzione tra giudizio di merito, dove si accertano i fatti, e giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione del diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati dal ricorrente riguardavano valutazioni sui fatti e sulla personalità dell’imputato, che erano già state adeguatamente e logicamente motivate dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì, ma solo se la decisione del giudice di merito presenta evidenti vizi logici o errori di diritto. Se la motivazione è coerente e basata su elementi concreti (come la gravità del reato o i precedenti dell’imputato), la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dalla sentenza in base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29517 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell’evasione e dell’intensità del dolo, in ragione della ravvisata pericolosità criminale desunta dai precedenti e dalle ragioni per le quali l’imputato era sottoposto alla misura cautelare, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il secondo e terzo motivo in tema di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive, adeguatamente motivate per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell’imputato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente