Inammissibilità ricorso in Cassazione: quando la valutazione del giudice è insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. In particolare, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato che contestava la valutazione della sua pericolosità sociale e il bilanciamento delle circostanze attenuanti. Questa decisione offre spunti importanti sui limiti del sindacato di legittimità e sul potere discrezionale del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che aveva ridotto la pena a due anni e sei mesi di reclusione per reati legati alla violazione di misure di prevenzione e di evasione. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali: lamentava un errore di legge e un vizio di motivazione riguardo sia alla sussistenza della recidiva sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva stessa.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente ha cercato di ottenere una riconsiderazione del suo profilo di pericolosità sociale. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel valutare la sua recidiva e nel non concedere un ulteriore sconto di pena, ritenendo le attenuanti solo equivalenti all’aggravante contestata.
L’obiettivo era chiaro: sollecitare la Suprema Corte a fornire una “diversa e alternativa lettura” degli elementi già ampiamente valutati nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, come vedremo, questa è proprio una delle ragioni che più frequentemente conduce a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, qualificandoli come manifestamente infondati.
Per quanto riguarda la prima doglianza, relativa alla recidiva, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. La valutazione di maggiore pericolosità non era arbitraria, ma fondata su elementi concreti: il numero significativo di reati commessi nei cinque anni precedenti e le centinaia di violazioni oggetto del giudizio in corso. Questi fattori, secondo la Corte, dimostravano una chiara “insofferenza al rispetto delle regole” e una “crescente pericolosità sociale”. La motivazione del giudice di merito, integrata con quella di primo grado, era quindi completa e non censurabile.
Sul secondo punto, concernente le circostanze attenuanti, la Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato in modo logico e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente riconosciuto le attenuanti generiche, ma le aveva ritenute equivalenti (e non prevalenti) alla luce della pluralità di violazioni e della gravità dei precedenti. Questa scelta era finalizzata ad “adeguare la pena al fatto concreto” e, essendo logica, non poteva essere messa in discussione.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il ricorso in Cassazione è inammissibile quando le censure, anziché denunciare vizi di legge, si limitano a proporre una rilettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella, motivata e non illogica, dei giudici dei gradi precedenti. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato manifestamente infondato e quindi inammissibile?
Un ricorso è manifestamente infondato, e di conseguenza inammissibile, quando le censure proposte sono palesemente prive di pregio giuridico e mirano a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove o dei fatti già valutati dal giudice di merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Il giudizio del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche può essere contestato in Cassazione?
No, la valutazione del giudice di merito sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con le aggravanti è un esercizio di potere discrezionale. Tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica, coerente e adeguata, come nel caso di specie in cui sono state ritenute equivalenti all’aggravante per adeguare la pena al fatto concreto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte (nel caso specifico, tremila euro), in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAVERAN MENDOZA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
t
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal GUP del Tribunale di Rieti del 23/3/2023, ha ridoto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 75 D.L. 159/2011 e 81 e 385 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva infraquinquennale;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e di avere fondato il giudizio di maggiore pericolosità in base al numero dei reati in commessi nei cinque anni immediatamente precedenti l’attuale condanna e delle centinaia di violazioni oggetto del presente giudizio, segno evidente dell’insofferenza al rispetto delle regole e di una crescente pericolosità sociale;
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine ai criteri utilizzati al fine di valutare se e in che termini riconoscere le circostanze attenuanti generiche, che nel caso di specie, pure considerato il numero delle violazioni commesse e la pluralità e gravità dei precedenti, risultano essere state coerentemente riconosciute con giudizio di equivalenza al solo fine di adeguare la pena al fatto concreto e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024