Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul funzionamento del processo penale, in particolare sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato condannato per tentato furto aggravato, e chiarisce perché le valutazioni del giudice di merito su attenuanti e pena sono raramente modificabili in Cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna per reati di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. La Corte di Appello di Bologna, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminando la pena, confermava la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la dichiarata Inammissibilità
L’imputato lamentava, in primo luogo, la violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In secondo luogo, si doleva di un’errata applicazione della legge nella determinazione della pena inflitta. Entrambi i motivi, tuttavia, si sono scontrati con il muro dell’inammissibilità ricorso, una decisione che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle questioni sollevate.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: la loro concessione o esclusione rientra in un ‘giudizio di fatto’ che spetta esclusivamente al giudice di merito. Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia logica, non contraddittoria e che dia conto degli elementi presi in considerazione (come quelli indicati dall’art. 133 del codice penale). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
La Determinazione della Pena
Analogamente, anche il secondo motivo relativo alla quantificazione della pena è stato giudicato inammissibile. La Corte di Cassazione ha specificato che il trattamento sanzionatorio, se sorretto da una motivazione sufficiente e non illogica e se tiene conto delle argomentazioni difensive, non può essere oggetto di una nuova valutazione di merito. Il ruolo della Cassazione non è quello di scegliere una pena ‘migliore’, ma solo di verificare la correttezza giuridica del ragionamento che ha portato a quella determinata pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio della netta separazione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. I giudici di primo e secondo grado valutano le prove e ricostruiscono i fatti, giungendo a una conclusione sulla responsabilità e sulla pena. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logici o giuridici. Dichiarare l’inammissibilità significa riconoscere che il ricorso non attacca un errore di diritto, ma tenta di ottenere un nuovo, e non consentito, esame del merito della vicenda.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la scelta di concedere le attenuanti generiche o di quantificare la pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, un potere che, se esercitato con motivazione adeguata, diventa insindacabile in Cassazione. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi per Cassazione basati su reali vizi di legittimità e non su una mera speranza di riconsiderazione del fatto.
Perché la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso sulle attenuanti generiche?
Perché la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un ‘giudizio di fatto’ riservato al giudice del merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente contraddittoria o illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa significa che la determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità della pena decisa dal giudice di merito, a patto che questa sia supportata da una motivazione sufficiente, logica e che abbia adeguatamente considerato le argomentazioni della difesa. Il controllo della Cassazione è sulla legalità del ragionamento, non sull’opportunità della pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza e dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente il cui appello è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14233 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30 giugno 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 707, cod. pen. e 4, second comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato lamenta violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considera preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
che il secondo motivo, con il quale l’imputato si duole dell’errata applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.