Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non riesamina i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da un imputato, condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i confini precisi tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per resistenza a pubblico ufficiale emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la valutazione delle prove effettuata dai giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano specificamente sull’apprezzamento del materiale probatorio, contestando il modo in cui erano state interpretate l’informativa degli agenti operanti e i referti medici a supporto dell’accusa.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici di legittimità non hanno il potere di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove. Il loro compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Nel caso specifico, il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione delle norme, ma ha tentato di ottenere un riesame del merito della vicenda, attività che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una “congrua e adeguata motivazione” in merito all’accertamento del reato. I giudici di merito avevano coerentemente dato pieno credito all’informativa degli agenti di polizia, supportata dai riscontri oggettivi dei referti medici. La scelta stessa del giudizio abbreviato da parte dell’imputato, inoltre, implica un’accettazione del processo definito sulla base degli atti d’indagine. Pertanto, le censure mosse dal ricorrente investivano profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della corte territoriale e non potevano trovare spazio in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza (come l’errata applicazione di una legge o un vizio di motivazione) e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove già compiuto dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti riguardavano l’apprezzamento delle prove e la valutazione dei fatti, attività che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado) e non della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare che i giudici di merito abbiano correttamente interpretato e applicato la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: FIDELIS PRECIOUS nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti stante il riscontro dei referti medici e la scelta del giudizio abbreviato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente