Inammissibilità Ricorso: Perché un’Impugnazione Generica è Destinata al Fallimento
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare requisiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola cardine: la mancanza di specificità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che non basta dissentire da una sentenza; è necessario spiegare in modo dettagliato e pertinente perché si ritiene che il giudice abbia sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per i reati di furto (art. 624 c.p.) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (art. 493-ter c.p.). La condanna si fondava su un solido compendio probatorio, che includeva:
* Le dichiarazioni della persona offesa.
* La deposizione di un testimone chiave.
* I filmati estrapolati da un sistema di videosorveglianza.
* Il confronto tra la fotografia dell’imputato e le immagini del soggetto che effettuava i prelievi illeciti.
Nonostante questo quadro probatorio, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sua identificazione come autore dei reati.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi presentati dalla difesa e li ha giudicati inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale, evidenziando le gravi carenze dell’atto di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata perché i motivi erano:
1. Reiterativi: Si limitavano a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
2. Privi di specificità: Non si confrontavano in modo critico con gli argomenti logici e giuridici esposti nella sentenza impugnata. In altre parole, la difesa ha ignorato le motivazioni del giudice di merito, avanzando critiche generiche e astratte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio di diritto fondamentale, sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Un ricorso è inammissibile non solo quando è vago o indeterminato, ma anche quando manca una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’imputato non può semplicemente ignorare ciò che il giudice ha scritto per motivare la sua decisione. Deve, al contrario, ‘demolire’ punto per punto quel ragionamento, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Nel caso specifico, la difesa non ha contestato efficacemente la solidità delle prove (dichiarazioni, testimonianze, video), ma si è limitata a riaffermare una versione dei fatti già smentita. Questo approccio rende l’impugnazione un esercizio sterile, destinato a essere respinto senza nemmeno un esame di merito.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre una lezione pratica di grande importanza per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Preparare un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico. È obbligatorio articolare motivi specifici, pertinenti e direttamente collegati alla motivazione del giudice. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di specificità. I motivi presentati erano generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte in appello e non si confrontavano criticamente con le ragioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere ‘specifico’?
Significa che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve indicare con precisione le parti della decisione che si contestano e le ragioni specifiche per cui si ritengono errate, creando una correlazione diretta tra la sentenza e i motivi dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PRATO il 27/02/1966
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria pervenuta il 15/06/2025; ritenuto che i tre motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli ar 624, 493-ter cod. pen., lamentando, in particolare, l’erronea individuazione del ricorrente quale autore dei reati ascritti, non sono consentiti poiché, oltre ad essere reiterativi esponendo doglianze già adeguatamente disattese nell’impugnata sentenza, sono privi di specificità, in quanto non si confrontano con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito alle pagg 3-5 della sentenza impugnata, dove è indicato il solido compendio probatorio costituito da plurimi e convergenti elementi che hanno condotto all’affermazione di responsabilità (le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la deposizione del teste COGNOME alla luce della indagini svolte, i filmati estrapolati dal sistema d videosorveglianza, il confronto tra l’effige fotografica del COGNOME con le immagini del soggetto che effettuava i prelievi). Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.