Inammissibilità ricorso: quando l’appello è solo una copia
L’inammissibilità del ricorso è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce al giudice di entrare nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 8882/2024) ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene respinta ancora prima di essere discussa, ribadendo un principio fondamentale: un ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati, ma deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato legato alla contraffazione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano valutato la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, tuttavia, non sono nemmeno entrati nel vivo della questione. Con una decisione netta, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione di colpevolezza o innocenza, ma in un vizio puramente procedurale: il ricorso era stato redatto in modo non conforme a quanto previsto dalla legge, in particolare dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella totale mancanza di specificità del motivo presentato. La Corte ha sottolineato come l’inammissibilità del ricorso derivi non solo dalla sua genericità e indeterminatezza, ma soprattutto dalla mancata correlazione tra le argomentazioni difensive e le complesse ragioni esposte nella sentenza impugnata.
In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre in Cassazione le stesse ‘doglianze difensive’ già ampiamente esaminate e respinte con argomenti logici e giuridici dai giudici d’appello. Un ricorso efficace non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dei motivi di appello; deve invece intraprendere una critica puntuale e analitica del ragionamento seguito dal giudice precedente, evidenziando dove e perché quel ragionamento sarebbe errato.
La Corte ha specificato che l’atto di impugnazione deve essere un vero e proprio dialogo critico con la sentenza che si contesta. Se manca questa analisi, il ricorso è privo della sua funzione essenziale e, di conseguenza, irricevibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Preparare un’impugnazione richiede uno studio approfondito e critico della decisione precedente. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione; è necessario smontare, pezzo per pezzo, il percorso logico-giuridico che ha portato a quella conclusione. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, non conteneva un’analisi critica della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo è troppo generico, indeterminato e non si confronta direttamente con le ragioni esposte nella decisione che si contesta. Un motivo specifico deve indicare chiaramente quali parti della sentenza sono errate e perché, fornendo argomenti logici e giuridici a supporto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a THIES( SENEGAL) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME Gueye;
ritenuto chel’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla grossolanità della contraffazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (sì vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.