Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SELARGIUS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria (primo motivo: i giudici di appello avrebbero errato nel dichiarare inammissibile l’impugnazione per la mancata corrispondenza tra motivo e richiesta, in quanto pur contestando la sussistenza del reato di cui all’art. 640, cod. pen. e l’insussistenza della prova che l’imputato avesse commesso il reato di cui all’art. 649, cod. pen., la difesa avrebbe poi concluso per la richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto, quantomeno con formula dubitativa; si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto i giudici di appello avrebbero seguito un’interpretazione formalistica del principio di corrispondenza e specificità tra motivi e richieste, essendosi in presenza di un mero refuso laddove viene indicata una sola formula assolutoria relativa la motivo di cui al capo 3), e on anche l’altra e diversa relativa al capo 1); b) vizio contraddittorietà della motivazione (secondo motivo: si censura la motivazione della Corte territoriale con riferimento alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art 131-bis, cod. pen., in quanto, pur negando la stessa ritenendo non modesta l’entità della somma di denaro conseguita, i giudici avrebbero definito, per scongiurare il riconoscimento della circostanza del danno di particolare tenuità, tale danno come non rilevante o modesto seppure non irrisorio);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) sono entrambi generici e privi RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto a l fondamento; b) entrambi, poi, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugNOME (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 5/6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono, anzitutto, le ragioni per le quali l’appello doveva dichiararsi inammissibile quanto ai primi due motivi in cui si affermava l’insussistenza dei reati contestati ai capi 1) e 3) della rubrica; che, infatti, l’interpretazione sostenuta dalla Corte territoriale conforme ad una esegesi di legittimità ormai consolidata sul punto, essendosi affermato che la stretta correlazione tra motivi e richieste è imposta dalla nuova formulazione dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotta dalla legge 3 agosto 2017, n. 103, e applicabile al caso di specie. Si tratta di un rilievo rigoroso, ma corretto, a fronte del quale il ricorso si limita a sostenere che la sentenza sarebbe affetta
da vizio motivazionale per le ragioni dianzi illustrate, senza però confrontarsi con il nuovo testo dell’art. 581 cod. proc. pen. (conf., Sez. 7, ord. n. 28927 del 30/05/2018, COGNOME, non mass.; conforme, Sez. 2, n. 23538 del 18/04/2019, COGNOME, che ha ribadito come, a seguito della I. n. 103 del 2017 che ha riformulato l’art. 581, cod. proc. pen., la richiesta di assoluzione deve oggi certamente contenere l’esatta indicazione della formula in relazione alla quale viene prospettata l’esigenza di rivisitazione della sentenza di primo grado, specificando che l’intervento riformatore processuale del 2017, nel rafforzare il sinallagma, fra gli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., in termini ancor più stringenti, ha infat innovato, richiedendo oggi anche una consonanza precisa tra i motivi e le domande conclusive rivolte alla giurisdizione superiore, che non può essere efficacemente compulsata da richieste che non trovino fondamento negli stessi motivi); ne discende, dunque, l’inammissibilità del primo motivo;
ritenuto, poi, quanto al secondo motivo, che lo stesso, per le ragioni esplicitate, è privo di pregio in quanto non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nel modus procedendi della Corte territoriale, che, nel giustificare il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen. (pag. 6), ha motivato, quanto al capo 3), evidenziando la mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni normative ostandovi il disposto dell’art. 131-bis, comma quinto, cod. pen., in presenza di una pena detentiva superiore a due anni, mentre, con riferimento al delitto di cui al capo 1), ossia la truffa, ha evidenziato la particolare insidiosità della condotta, ostativa ad un giudizio di particolare tenuità del fatto deponendo le modalità di consumazione dell’illecito pe runa significativa abilità nel predisporre e comunque nel mettere in uso software tali da ingannare in modo clamoroso gli utenti, creando artificiosamente una parvenza di legittimità, sottolineando come la somma non modesta rinvenuta nelle macchinette rendesse evidente la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte, qualificando la condotta come abituale; tale percorso motivazionale, si noti, non presenta profili di contraddittorietà tali da inficiare il ragionamento logico – giuridico seguito s rapportato alle motivazioni del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod pen., essendosi limitata la Corte d’appello a richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui la speciale tenuità del danno patrimoniale è ravvisabile solo quando il danno sia irrisorio e non anche nei casi, come quello sub iudice, in cui lo stesso è semplicemente non rilevante o modesto; evidente è, infatti, che l’aggettivazione “modesto” adoperata dalla Corte d’appello era riferibile al danno patrimoniale, mentre la qualificazione di “non modesta” è riferita alla somma rinvenuta nelle macchinette al fine di qualificare la condotta in termini di abitualità, ciò che esclude, dunque, qualsivoglia contraddittorietà motivazionale, vizio che è configurabile solo quando le ragioni logico-giuridiche su uno stesso fatto o
complesso di fatti aventi influenza sul thema decidendum, siano reciprocamente inammissibili nel senso che si escludono o si rendono inconciliabili vicendevolmente, in altri termini consistendo nel contrasto concettuale che infirma l’iter logico giuridico della sentenza si da rendere incomprensibile la ratio decidendi, ciò che è da escludersi nel caos in esame (Sez. 4, n. 13945 del 10/07/1990, Spinosi, Rv. 185540 – 01); ne consegue, pertanto, anche l’inammissibilità del secondo motivo;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 28/11/2025