Inammissibilità Ricorso: Quando la Motivazione del Giudice è Inattaccabile
L’inammissibilità ricorso è un esito procedurale che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le censure sollevate. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come una motivazione congrua da parte del giudice di merito renda vano qualsiasi tentativo di appello basato su una presunta illogicità della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Un imprenditore veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta fraudolenta. Nonostante la conferma della colpevolezza, i giudici di secondo grado avevano parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo le circostanze attenuanti generiche. Queste ultime erano state considerate equivalenti alla contestata aggravante, portando a una riduzione della pena inflitta.
Non soddisfatto della decisione, l’imprenditore proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte territoriale in merito a due aspetti cruciali.
La contestazione dell’imputato
Il ricorrente lamentava in particolare:
1. Il mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza sull’aggravante, che avrebbe potuto portare a una riduzione ancora maggiore della sanzione.
2. La misura complessiva della pena, ritenuta eccessiva nonostante l’applicazione delle attenuanti.
La Valutazione del Ricorso e l’Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, giungendo a una conclusione netta: la manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, la critica mossa dall’imputato non teneva conto della solida e adeguata motivazione offerta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, non si era limitata a mitigare il trattamento sanzionatorio, ma aveva esposto ragioni specifiche e puntuali a sostegno dell’esercizio del proprio potere discrezionale.
La decisione impugnata (richiamata a pagina 13) spiegava chiaramente perché le circostanze attenuanti generiche dovessero essere considerate solo equivalenti, e non prevalenti, e perché la pena finale fosse ritenuta congrua al caso di specie. Di fronte a una motivazione logica e coerente, il sindacato di legittimità della Cassazione non può spingersi a una nuova valutazione nel merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la valutazione della misura della pena e il bilanciamento tra circostanze eterogenee rientrano nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una ‘motivazione congrua’, adempiendo al proprio obbligo di spiegare le ragioni della sua decisione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere l’entità della pena, se la decisione del giudice d’appello è supportata da un ragionamento logico e coerente. Per ottenere una riforma della sentenza in sede di legittimità, è necessario dimostrare un vizio palese nella motivazione, come una contraddizione insanabile o una palese illogicità, e non semplicemente un disaccordo sulla valutazione discrezionale del giudice. La discrezionalità giudiziale, se correttamente esercitata e motivata, rimane un caposaldo del sistema sanzionatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo presentato – relativo all’insufficienza della motivazione sulla pena – manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per la sua decisione.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale era la presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, in particolare riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante e alla misura della pena ritenuta eccessiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2662 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATERNO’ il 06/09/1954
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Nt.
Rilevato che COGNOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, mentre, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha ridotto l’entità della pena inflitta;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle ridette attenuanti e la misura della pena, è manifestamente infondato alla luce della congrua motivazione offerta dalla Corte di appello che ha mitigato il trattamento sanzionatorio, esponendo specifiche ragioni a sostegno dell’esercizio del potere discrezionale spettante al riguardo al giudice di merito (cfr. pag. 13 sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024