Inammissibilità Ricorso: Quando la Motivazione della Corte d’Appello è Inattaccabile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi di appello sono generici e non colgono le effettive falle logiche nella motivazione della sentenza impugnata. Questo caso specifico riguarda un aumento di pena per un reato legato agli stupefacenti, dove la Corte d’Appello aveva, secondo la Cassazione, adeguatamente giustificato la sua decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per un reato concernente sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello, nel rideterminare la pena, aveva applicato un aumento di un mese di reclusione e 667 euro di multa a titolo di continuazione interna. Tale aumento era legato alla detenzione di una quantità significativa di sostanza drogante, corrispondente a 1852 dosi medie singole di hashish. L’imputato, ritenendo ingiustificato tale aumento, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la motivazione della corte territoriale.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la sua manifesta infondatezza. Il punto centrale dell’analisi si è concentrato sulla logicità e completezza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, il giudice di secondo grado aveva correttamente ponderato tutti gli elementi a sua disposizione per giustificare l’aumento di pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha fornito una motivazione adeguata e non contraddittoria. In particolare, i giudici di merito hanno tenuto conto di due fattori cruciali: la gravità oggettiva del fatto, desumibile dall’ingente quantitativo di stupefacente, e la personalità dell’imputato. È interessante notare come questa valutazione sia stata effettuata tenendo conto degli effetti derivanti dall’esclusione della recidiva. Ciò significa che, anche senza considerare l’aggravante di una precedente condanna, la gravità del reato e il profilo del soggetto erano di per sé sufficienti a giustificare l’aumento di pena applicato. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione impugnata fosse ben argomentata e immune da vizi logico-giuridici, rendendo il ricorso presentato del tutto privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e completa, non vi è spazio per una sua riforma in sede di legittimità. La valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può essere sindacata solo in caso di palese illogicità, assente nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e logico l’aumento della pena, senza che fossero presenti vizi giuridici o illogicità manifeste.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per aumentare la pena?
La Corte d’Appello ha considerato la gravità del fatto, evidenziata dalla detenzione di un’ingente quantità di sostanza stupefacente (1852 dosi), e la personalità dell’imputato, valutando questi elementi anche dopo aver escluso l’aggravante della recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 20/07/1979
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato l’aumento di un mese di reclusione e euro 667 di multa, per la continuazione interna (riguardante 1852 dosi singole media droganti di hashish), tenendo conto degli «effetti della esclusione della recidiva sulla valutazione del gravità del fatto e dalla personalità dell’imputato»;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al [pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell é ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consiglif estensore
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