Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12504 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Senegal il 15/06/1965
avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19/04/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 14/09/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa valutazione della memoria scritta inviata con pec del 06/09/2024 all’indirizzo dedicato alla ricezione degli atti penali della Corte di appello di Napoli. Osserva che, con la memoria non valutata dalla Corte territoriale, si eccepiva, tra l’altro, l’estinzione dei reati commessi in data 19/08/2016 per intervenuta prescrizione, atteso che non si può tener conto della sospensione disposta dal giudice di primo grado all’udienza del 05/12/2019, in quanto l’assenza dei testimoni deve prevalere sull’adesione del difensore all’astensione dalle udienze; che si esprimevano, altresì, dubbi in ordine alla correttezza del rinvio disposto all’udienza del 14/04/2020, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 83, comma 9, D. L. n. 18/2020 ad opera della sentenza
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 3505/2025
Motivazione Semplificata
della Corte costituzionale n. 140 del 2021; che, dunque, l’omesso esame della eccepita causa di estinzione dei reati ha determinato una grave lesione del diritto di difesa ed ha cagionato un serio pregiudizio all’imputato che non si Ł visto riconoscere la causa di estinzione dei reati.
Il ricorso Ł inammissibile per essere tale l’unico motivo cui Ł affidato.
3.1. Rileva il Collegio che non sussiste il vizio dedotto dalla difesa, atteso che la questione relativa alla prescrizione dei reati, contenuta nella memoria difensiva inviata a mezzo pec del 06/09/2024, era, comunque, manifestamente infondata. Invero, la sospensione disposta all’udienza del 05/12/2019 Ł stata correttamente dichiarata, in quanto, nel caso di adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l’effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall’Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell’obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull’adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell’intero periodo di sospensione (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, D., Rv. 285355 – 01). In altri termini, la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell’istruttoria, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni, atteso che l’astensione del difensore determina l’arresto dell’udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l’assenza dei testimoni, disponendone, all’evenienza, l’accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280564 – 01).
Quanto ai dubbi manifestati in ordine alla sospensione della prescrizione disposta all’udienza del 14/04/2020, si osserva come i medesimi sono all’evidenza destituiti di qualsivoglia fondamento, atteso che la sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla difesa – la n. 140 del 2021 – Ł del tutto inconferente, attenendo alla diversa ipotesi in cui il rinvio sia stato disposto ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. L. n. 18/2020, ossia per esigenze organizzative dell’ufficio legate all’emergenza Covid19. Nel caso di specie, invece, il rinvio con la sospensione della prescrizione Ł stato disposto ai sensi dell’art. 83, comma 4, D. L. n. 18/2020, per l’ipotesi in cui la data dell’udienza sia compresa tra il 09/03/2020 ed il 11/05/2020, norma questa ritenuta costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 278/2020: detto termine, pari a complessivi giorni ventisette (dal 14/04/2020 al 11/05/2020), deve essere pertanto calcolato ai fini della sospensione della prescrizione.
Solo per completezza, va evidenziato che un ulteriore rinvio del processo, con sospensione della prescrizione – per mesi tre e giorni undici – Ł stato disposto all’udienza del 08/06/2023 su istanza del difensore.
In conclusione, tenuto conto delle sospensioni intervenute, pari a complessivi mesi otto e giorni diciassette, anche il reato di cui all’art. 474 cod. pen. (accertato in data 19/08/2016), che, rispetto alla ricettazione, ha termini di prescrizione piø brevi, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado non era prescritto (la prescrizione Ł intervenuta solo in data 05/11/2024).
3.2. Le brevi considerazioni svolte danno conto della manifesta infondatezza della questione sottoposta alla Corte territoriale con la memoria difensiva del 06/09/2024.
In proposito, Ł stato affermato che, in tema d’impugnazioni, Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ” ab origine ” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; Sezione 2, n. 35949 del
20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, dal momento che, in sede di rinvio, il relativo scrutinio porterebbe inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilità.
3.3. L’inammissibilità del ricorso, impedendo la regolare instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nel caso di specie, la prescrizione maturata dopo il giudizio di appello (Sez. U, n. 21 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 – 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228349 – 01).
Alla pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME