Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto processuale penale. Significa che l’atto di impugnazione non supera il primo vaglio del giudice e non viene nemmeno esaminato nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a questa conseguenza drastica, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo precedente gravame, ritenendolo generico. In particolare, il punto contestato riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Il ricorrente, anche in sede di Cassazione, ha riproposto le sue doglianze in modo generico, senza confrontarsi in maniera specifica con le argomentazioni della Corte di merito. I giudici di secondo grado, infatti, avevano motivato la loro decisione evidenziando la genericità della doglianza originaria, la quale non aveva mosso alcuna censura specifica rispetto alla motivazione del Tribunale che sottolineava l’abitualità e la gravità della condotta dell’imputato, elementi ostativi all’applicazione del 131-bis c.p.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha seguito un principio consolidato in giurisprudenza. I giudici supremi hanno osservato che il ricorso risultava ‘egualmente generico’ rispetto al precedente appello. Il ricorrente non ha svolto alcuna ‘reale confutazione’ né della motivazione del Tribunale, né, soprattutto, di quella della Corte d’Appello.
La Corte di merito aveva chiaramente spiegato che l’appello era viziato perché non affrontava il nucleo della decisione di primo grado, ovvero la valutazione sulla condotta ‘abituale e grave’ dell’imputato. Non contestare questo punto specifico rende l’impugnazione vuota e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: La Specificità come Requisito Essenziale
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera riproposizione di lamentele astratte, ma deve instaurare un dialogo critico con la decisione che si contesta. È necessario che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento del ricorso.
Come citato nell’ordinanza (richiamando la sentenza n. 34270/2007), l’atto di impugnazione ‘non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità’. In altre parole, chi ricorre ha l’onere di smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, mostrando dove e perché ha sbagliato. Se manca questa analisi critica e puntuale, il ricorso è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la redazione di un atto di appello o di un ricorso richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile individuare i passaggi logici errati o le violazioni di legge precise e contestarli con argomentazioni altrettanto specifiche. L’inammissibilità del ricorso non è solo un ostacolo procedurale, ma la sanzione per un’attività difensiva che non ha rispettato il requisito essenziale di specificità, impedendo di fatto al giudice superiore di entrare nel merito della questione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non ha formulato alcuna reale confutazione o censura specifica contro le motivazioni della decisione impugnata, la quale aveva già evidenziato la gravità e l’abitualità della condotta del ricorrente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è vago e non stabilisce una correlazione critica tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le argomentazioni presentate nel ricorso. In pratica, non contesta punto per punto il ragionamento del giudice, ma si limita a una doglianza astratta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge de ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile il gravame p genericità per quel che concerne il profilo della mancata applicazione della causa di non punibil ex art. 131-bis cod. pen., risulta egualmente generico in quanto nessuna reale confutazione neppure in questa sede, il ricorrente svolge in ordine alla motivazione del Tribunale e, per q che in questa sede rileva, a quella della Corte di merito che ha dato atto della genericità d doglianza nella parte in cui nessuna censura è stata sollevata in ordine alla motivata abitual grave condotta;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2 Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.