Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11072 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11072 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè contrasta , in termini di manif infondatezza, la valutazione di inammissibilità dell’appello resa con la decisione gravata, all’ di una puntuale e condivisa disamina del contenuto del gravame di merito, coerentemente ritenuto privo di rilievi critici quanto al capo c) della rubrica, coerentemente ritenuto, coperto da giudicato ( si veda pag. 6 dal primo capoverso, con particolare riguardo l considerazioni spese nel periodo finale del secondo capoverso)
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce di cui all’art. 61 stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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