Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/02/1991
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittim perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo dì
appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma
3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nell sentenza impugnata (cfr. pag. 9), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto
contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato (cfr. pag.
11 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c
pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, c il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.