Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTAGIRONE il 19/12/1973
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che la censura dedotta nel primo motivo di ricorso nell’interesse di
NOME COGNOME in cui ci si duole che il Giudice di merito abbia ritenuto i porti di coltello e di mazza da baseball privi di giustificati motivi, invece, dedotti
nell’immediatezza, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che afferma essere priva di riscontro l’immediata deduzione dei
motivi.
Rilevato che le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione
(circa l’erroneo e illogico rigetto della richiesta di audizione del teste a discolpa
NOME COGNOME e circa l’inosservanza dell’art. 131- bis
cod. pen.) sono riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla
sentenza impugnata.
Invero, detta sentenza rileva che: – la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tramite l’audizione del teste a discolpa, già respinta in primo grado per genericità, non è sostenuta dall’indicazione delle circostanze su cui dovrebbe vertere l’esame; – il comportamento dell’imputato, che ha tentato di eludere il controllo su strada, dapprima accelerando al segnale della pattuglia e poi arrestando la marcia solo in un secondo momento, e che comunque risulta avere detenuto due armi, non può considerarsi di particolare tenuità.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.