Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/01/1980
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dagli artt.74 e 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.
Il ricorso è inammissibile.
I due motivi di ricorso, contenenti una contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima
estensione e alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena – anche in riferimento al
quantum della diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della sanzione non distante rispetto al minimo edittale e dando congruamente atto delle ragioni ostative all’applicazione nella misura massima delle predette attenuanti, attesa la sussistenza di plurimi precedenti penali e delle concrete modalità dei fatti (il tutto nel rispetto degli oneri motivazionali su cui Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217; Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
sigliere estensore