Inammissibilità Ricorso: la Cassazione fa il punto sulla Disciplina Transitoria
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 5435 del 2024, offre un’importante chiave di lettura sulla valutazione dei presupposti per l’accesso a misure alternative alla detenzione, in particolare nel contesto della normativa transitoria. La pronuncia ribadisce la centralità di specifici requisiti procedurali, la cui mancanza conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato presentava istanza per essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile tale richiesta, motivando la decisione sulla base del ‘mancato previo accertamento positivo della condotta collaborativa’. In sostanza, mancava un passaggio fondamentale richiesto dalla legge prima di poter valutare nel merito la concessione del beneficio.
Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, delle disposizioni transitorie della Legge 199/2022, per presunta violazione degli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.
La Disciplina Transitoria e il tema dell’inammissibilità del ricorso
Il ricorrente contestava la norma transitoria, ritenendola incostituzionale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto tale argomentazione, giudicando la questione ‘manifestamente infondata’. Secondo i giudici, la disposizione in esame è perfettamente coerente con il sistema giuridico e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale. Il legislatore, introducendo questa disciplina temporanea, ha voluto fornire al giudice della sorveglianza uno strumento per valutare il grado di rieducazione raggiunto dal condannato, una volta accertato il presupposto della collaborazione.
La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto procedurale cruciale: una questione analoga non era stata sollevata in un precedente e preliminare procedimento, dove era stata rigettata la richiesta di accertare l’impossibilità della collaborazione. Anche quel procedimento si era concluso con una declaratoria di inammissibilità da parte della stessa Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, la coerenza della norma transitoria con il percorso rieducativo previsto dall’articolo 27 della Costituzione. La legge, secondo la Corte, non crea una disparità di trattamento, ma stabilisce un criterio oggettivo (la condotta collaborativa) per consentire al magistrato di valorizzare il percorso di reinserimento sociale del condannato. La richiesta di sollevare la questione di costituzionalità è stata giudicata generica e perplessa, non idonea a superare il vaglio di manifesta infondatezza.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato la definitività del rigetto della richiesta preliminare sull’accertamento dell’impossibilità di collaborazione. Questo ha reso il successivo ricorso privo del suo presupposto logico e giuridico, conducendo a una inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma che l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato al rispetto di precisi requisiti procedurali. La mancata osservanza di questi passaggi non consente al giudice di entrare nel merito della richiesta. L’ordinanza serve da monito sull’importanza di strutturare correttamente le istanze e le impugnazioni, pena l’inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a dimostrazione che un ricorso infondato o mal proposto comporta conseguenze economiche concrete.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata e non erano stati rispettati i presupposti procedurali, come il previo accertamento positivo della condotta collaborativa.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla norma transitoria contestata dal ricorrente?
La Corte ha stabilito che la norma transitoria è coerente con il sistema e con i principi costituzionali, in quanto fornisce al giudice uno strumento per valorizzare il grado di rieducazione del condannato, una volta accertata la sussistenza del presupposto collaborativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5435 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME per il mancato previo accertamento positivo della condotta collaborativa;
Rilevato che con il ricorso si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, disp. Trans. L. 199/2022 per violazione con gli artt. 3, 13, 24 e 27 cost.
Rilevato che la questione di legittimità costituzionale, peraltro prospettata in termini generici e in parte perplessi, è manifestamente infondata in quanto la disposizione transitoria risulta coerente con il sistema con il quale il legislatore, conformandosi alla giurisprudenza costituzionale, ha introdotto una disciplina transitoria in favore del condannato, ciò anche al fine di consentire al giudice della sorveglianza, una volta accertata la sussistenza del presupposto, di valorizzare il grado di rieducazione raggiunto dal richiedente;
Rilevato peraltro che analoga questione non risulta essere stata posta nel diverso, e nella sostanza preliminare, procedimento nel qual al magistrato di sorveglianza era stata proposta la richiesta, rigettata, di accertare l’impossibilità della collaborazione (procedimento che si è concluso con sentenza di questa Corte in data 9/1/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto con il n. 27246/2023);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deW/ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaVricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024