Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non Entra nel Merito della Pena
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, un concetto cruciale nel diritto processuale penale. Il caso analizza i confini del giudizio di legittimità, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la determinazione della pena da parte del giudice di merito. La Suprema Corte ribadisce principi consolidati, sottolineando come non tutte le doglianze possano trovare accoglimento nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado in un punto specifico: la quantificazione dell’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 81 del codice penale, che disciplina il cosiddetto “reato continuato”. In sostanza, il fulcro della lamentela non era la colpevolezza in sé, ma la misura della sanzione inflitta per una serie di reati legati dal medesimo disegno criminoso.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1105/2024, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se l’aumento di pena fosse o meno congruo), ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando vizi che impediscono l’esame della doglianza. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta della proposizione di un ricorso infondato.
Le Motivazioni: Due Ostacoli Insormontabili per il Ricorrente
Le ragioni alla base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono essenzialmente due, entrambe dirimenti e ben delineate dalla Corte.
Il Vizio Procedurale: Un Motivo Nuovo in Cassazione
Il primo ostacolo è di natura puramente procedurale. La Cassazione rileva che la specifica censura relativa alla quantificazione dell’aumento di pena non era stata sollevata nel precedente atto di appello. In altre parole, il ricorrente ha tentato di introdurre un argomento nuovo direttamente nel giudizio di legittimità. Questo non è consentito: i motivi di ricorso per Cassazione devono vertere su questioni già devolute al giudice d’appello, salvo rare eccezioni. Non si può “risparmiare” un argomento per giocarlo per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
La Discrezionalità del Giudice e la Quantificazione della Pena
Il secondo motivo, che la Corte esamina quasi a titolo di completezza, riguarda la natura della censura. Le decisioni relative alla determinazione del trattamento punitivo rientrano ampiamente nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione dei fatti o della congruità della pena. La Cassazione interviene solo se la decisione è manifestamente illogica o viola i limiti di legge.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata era logica, aveva rispettato il limite legale per l’aumento di pena e, soprattutto, che l’aumento era stato di modesta entità. Citando un proprio precedente (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020), la Corte ha ribadito che un “contenuto aumento di pena” non impone al giudice un obbligo di motivazione specifica e dettagliata. Una giustificazione analitica è richiesta solo per scostamenti significativi dai minimi edittali o per aumenti considerevoli.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza fornisce due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, evidenzia l’importanza fondamentale di strutturare in modo completo e preciso i motivi di appello, poiché questioni non sollevate in quella sede difficilmente potranno essere recuperate in Cassazione. In secondo luogo, conferma che il ricorso per Cassazione non è uno strumento per ridiscutere la misura della pena decisa discrezionalmente dal giudice di merito, a meno che non si possano dimostrare palesi illogicità o violazioni di legge. Tentare di impugnare un lieve aumento di pena, correttamente applicato, si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità e in un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, la censura relativa alla quantificazione della pena non era stata proposta nel precedente atto di appello; secondo, la questione riguardava la determinazione discrezionale del trattamento punitivo da parte del giudice, che nel caso di specie non risultava illogica né illegale.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso direttamente in Cassazione?
No, l’ordinanza conferma il principio generale secondo cui i motivi di ricorso per Cassazione non possono essere introdotti per la prima volta in quella sede, ma devono essere stati già oggetto del giudizio di appello.
Un lieve aumento di pena deve sempre essere motivato in modo dettagliato dal giudice?
Secondo quanto ribadito dalla Corte in questa ordinanza, un contenuto aumento di pena che rispetta i limiti legali non impone al giudice un obbligo di specifica e dettagliata motivazione. Tale obbligo sorge in caso di scostamenti significativi dai minimi previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1105 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 10/02/1981
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non solo il motivo di appello non poneva detta censura ma anche in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, in ordine alla quantificazione dell’aumento ai sensi delll’art. 81 cod. pen., su cui invece la sentenza impugnata non risulta illogica alla luce del fatto che è stato rispettato il limite legale e che vi è stato un contenuto aumento di pena tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.