Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14669 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 16/08/1978
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale
l’imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso l’imputato si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno
di speciale tenuità;
ritenuto che esso, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già
adeguatamente vagliati, sia manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo
cui l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per
accertare non il solo danno patrimoniale, ma il cd. danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti
determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, COGNOME, Rv. 282402 – 01), fermo restando che tali ultimi profili di fatto risultano, peraltro, smentiti dagli atti processuali, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.