Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4210 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 16/11/1982
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, e tanto a tacere i rilievi comunque di fatto che si indicano a sostegno dei profili di legittimità denunciati con il ricorso;
osservato che i giudici del merito con motivazione rafforzata hanno con corretti argomenti logici e giuridici ritenuto sussistente la fattispecie contestata, sulla base del principio di diritto in forza del quale integra il delitto di tr contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. II, n. 51551 del 4/12/2019, Rv. 278231 -01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero nell’escludere l’applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito – con motivazione congrua e scevra da vizi logici – ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie; L’esiguità dell’offes è, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti al condotta, al danno e alla colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell’espresso richiamo all’art. 133, primo comma, cod. pen. Nel caso di specie, a pag. 6, invero la Corte d’appello ha
escluso la particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta, dell’entità del danno e dell’intensità del dolo;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata in sede di condanna è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha ritenuto l’odierno ricorrente non meritevole del beneficio in ragione della gravità del fatto e dei precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
ritenuto che il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, a fronte peraltro dell’indicazione da parte della Corte di merito di pregnanti indici di disvalore ragionevolmente ostativi alla concessione dell’invocato beneficio, desunti dalla gravità del fatto e dai precedenti penale;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente