Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più complessi del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i paletti invalicabili per chi intende portare il proprio caso al terzo grado di giudizio, chiarendo ancora una volta la distinzione tra un riesame dei fatti e una censura sulla legittimità della decisione. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni che spingono i giudici a una pronuncia così netta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente contestava diversi punti della decisione, inclusa la valutazione delle prove a suo carico, il riconoscimento della recidiva e la congruità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che le doglianze del ricorrente non superavano la soglia minima per poter essere esaminate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e distinti.
In primo luogo, ha evidenziato come le censure relative alla responsabilità dell’imputato si risolvessero, in realtà, in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Questa attività è però esclusa dal perimetro di competenza del giudice di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e motivata, espressa dai giudici dei primi due gradi di giudizio.
In secondo luogo, la Corte ha giudicato ‘manifestamente infondate’ le critiche relative al riconoscimento della recidiva e alla definizione del trattamento sanzionatorio. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse offerto una motivazione logica e razionale, analizzando dettagliatamente le dichiarazioni accusatorie e gli altri elementi di prova. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata ineccepibile anche nel riconoscere la recidiva, basandosi sul numero di delitti già commessi dall’imputato. Tale circostanza, secondo la legittima valutazione della Corte d’Appello, indicava un concreto accrescimento della pericolosità sociale del soggetto e giustificava la pena irrogata, non ulteriormente riducibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve vertere su questioni di diritto e sulla corretta applicazione delle norme, non sulla ricostruzione dei fatti. Presentare un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare vizi di legittimità specifici nella motivazione della sentenza, espone al rischio concreto di una dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta redazione del ricorso, focalizzato esclusivamente sui profili consentiti dalla legge.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, oppure quando i motivi proposti sono manifestamente infondati.
Cosa si intende per censura ‘manifestamente infondata’ in questo contesto?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è palesemente inidonea a incidere sulla capacità dimostrativa della motivazione, la quale risulta logica, completa e persuasiva su tutti i punti contestati, come il riconoscimento della recidiva o la determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) le censure sulla responsabilità si risolvono nella reiterata richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, (b) le censure relative al riconoscimento della recidiva ed alla definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto inidonee a incidere la capacità dimostrativa della motivazione, che traccia un percorso logico completo e persuasivo in ordine a tutti i punti contestati.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e razionale circa la conferma della responsabilità attraverso un’analisi dettagliata delle dichiarazioni accusatorie e degli altri elementi di prova raccolti; del pari, la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile nella parte in cui riconosce la recidiva, tenuto conto che il numero di delitti già commesso, secondo la legittima valutazione della Corte di appello indicava un concreto accrescimento della pericolosità sociale e consentiva di ritenere congrua la pena già irrogata e non ulteriormente contenibile il trattamento sanzionatorio (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.