Inammissibilità ricorso: quando la ripetizione dei motivi chiude le porte della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui limiti dell’impugnazione di legittimità. Il caso riguarda l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato, condannato per il reato di spendita di monete falsificate (art. 455 c.p.), a causa della natura meramente ripetitiva e non specifica dei motivi addotti. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte.
I fatti del processo
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per aver messo in circolazione denaro contraffatto. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza e riducendo la pena, confermava la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due specifici vizi di motivazione: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata concessione dell’attenuante per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
I motivi del ricorso e l’analisi della Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato i motivi del ricorso, bollandoli come inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che le doglianze sollevate non rappresentavano una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitavano a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di questioni già ampiamente discusse e motivate dalla Corte territoriale. Questo approccio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, priva il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo un mero tentativo di riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
La valutazione della Cassazione sull’inammissibilità ricorso
La Corte Suprema ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente per entrambe le questioni sollevate. Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., era stato correttamente valorizzato un elemento ostativo fondamentale: l’abitualità della condotta dell’imputato. La legge, infatti, esclude l’applicazione di questo beneficio in presenza di un comportamento non occasionale.
Allo stesso modo, per il diniego dell’attenuante del danno lieve, la motivazione si basava sul principio che, per essere considerato ‘tenue’, il danno deve essere di ‘importo irrisorio’. Evidentemente, nel caso di specie, la Corte di merito aveva ritenuto che il valore del denaro falsificato speso non rientrasse in questa categoria.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso perché i motivi erano solo apparenti e non specifici. Essi si risolvevano in una riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi, avendo affrontato in modo esauriente le questioni relative all’abitualità del comportamento, che preclude la tenuità del fatto, e all’entità del danno, che non è stata ritenuta irrisoria. La decisione si fonda su principi consolidati che richiedono al ricorrente di formulare una critica puntuale e argomentata contro la decisione che intende impugnare.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del processo di Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario dimostrare un vizio specifico di legittimità nella sentenza impugnata. La mera riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte in appello porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, critici e focalizzati sui reali vizi di legge o di motivazione, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere in modo acritico (‘pedissequa reiterazione’) gli stessi motivi già presentati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Quali sono gli ostacoli all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la sentenza, un ostacolo fondamentale è l’abitualità del comportamento del reo. Se la condotta criminosa non è occasionale ma manifesta una tendenza a delinquere, il beneficio della non punibilità non può essere concesso, anche se il singolo fatto è di lieve entità.
Quando un danno patrimoniale viene considerato di ‘speciale tenuità’ ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.?
Perché l’attenuante possa essere applicata, l’entità del danno causato deve essere di importo irrisorio. Non basta che il danno sia genericamente ‘lieve’, ma deve essere talmente esiguo da risultare quasi trascurabile dal punto di vista economico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8139 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 04/01/1999
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 35047/24 Udienza del 29 gennaio 2025 Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, ha ridotto la pena inflitta dell’imputato per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.
Rilevato che entrambi i motivi del ricorso – che lamentano vizi della motivazione circa la valutazione dei presupposti di cui all’alt 131 bis cod.pen nonché la mancata concessione della attenuante di cui all’ad 62 n.4 cod pen. – sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Invero la Corte di appello ha affrontato entrambe le questioni sollevate nel ricorso, relativ all’applicazione degli artt. 131 bis e 62 n.4 cod pen. con motivazione che si sottrae alle possibilità di intervento di questa Corte, avendo valorizzato, nell’un caso, un dato di rilie ostativo, vale a dire l’obiettiva abitualità manifestata, che si colloca accanto al dato della n particolare tenuità dell’offesa cagionata alla persona offesa; nell’altro caso, l’entità del dan che, per essere considerato tenue, deve essere di importo irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
/ · GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali /ite e ento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consi GLYPH re estensore
Il Presidente