Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 27/02/1969
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del
fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, d
581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, che,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, de
2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01), l doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, i particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione d sussistenza del dolo di ricettazione alla luce del comportamento tenut dall’imputato e della mancata spiegazione sull’origine della disponibilità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.