Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e lo Sbarramento alla Prescrizione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul rapporto tra l’inammissibilità ricorso per Cassazione e la maturazione della prescrizione del reato. La Suprema Corte, nel respingere un ricorso avverso una condanna per riciclaggio, ha ribadito un principio fondamentale: se il ricorso è inammissibile, la Corte non può dichiarare estinto il reato per prescrizione, anche qualora il termine massimo scada dopo la sentenza d’appello. Questa decisione sottolinea il rigore formale richiesto per accedere al giudizio di legittimità e le gravi conseguenze di un’impugnazione carente.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio, commesso il 2 settembre 2009. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, emessa il 6 febbraio 2024. I motivi del ricorso erano incentrati su tre aspetti principali: la presunta erronea affermazione della responsabilità penale, la contestazione del trattamento sanzionatorio e, infine, la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato lamentava diversi vizi nella sentenza impugnata. In primo luogo, sosteneva una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla sua colpevolezza, ritenendo che i giudici d’appello si fossero limitati a riproporre le argomentazioni del primo grado. In secondo luogo, contestava la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Infine, il motivo più rilevante ai fini della decisione, riguardava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
L’inammissibilità ricorso per genericità dei motivi
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato i primi due motivi, definendoli rispettivamente “privo di specificità” e “del tutto generico”. La Corte ha osservato come l’appellante si fosse limitato a riproporre le stesse questioni già ampiamente e correttamente discusse dai giudici di merito, senza muovere critiche puntuali e pertinenti alla motivazione della sentenza d’appello. Questa carenza ha reso i motivi inidonei a superare il vaglio di ammissibilità, che richiede una confutazione specifica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Prescrizione e Inammissibilità: un legame indissolubile
Il punto cruciale dell’ordinanza riguarda il terzo motivo. L’imputato sosteneva che il reato si sarebbe prescritto il 2 settembre 2024, data successiva alla sentenza d’appello (6 febbraio 2024) ma antecedente alla decisione della Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, basando la propria decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, per calcolare la prescrizione, non si può tener conto della circostanza attenuante del riciclaggio di particolare tenuità (art. 648-bis, quarto comma, c.p.), in quanto non costituisce un reato autonomo. Il calcolo va fatto sulla pena massima del reato base.
Ma l’argomento decisivo è di natura processuale. Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 6903 del 2016, Aiello), la Corte ha ribadito che l’inammissibilità ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità. Di conseguenza, la Corte non ha il potere di rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. L’inammissibilità, in pratica, “congela” la situazione giuridica al momento della decisione d’appello, precludendo ogni ulteriore valutazione sul merito o su cause estintive sopravvenute.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la necessità di redigere ricorsi per Cassazione con estrema precisione e specificità. Un’impugnazione generica o meramente ripetitiva non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche la condanna alle spese e, soprattutto, la perdita della possibilità di beneficiare di cause estintive come la prescrizione. La decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto, sanzionando con l’inammissibilità i tentativi di ottenere un terzo grado di giudizio di merito. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare critiche mirate e giuridicamente fondate, pena l’irrevocabilità della condanna.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è privo di specificità, generico e si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito senza una valida e precisa confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione del reato?
Sì. L’ordinanza afferma che l’inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, poiché non si instaura un valido rapporto processuale.
Come si calcola il termine di prescrizione in caso di riciclaggio attenuato?
L’ordinanza chiarisce che l’ipotesi attenuata di riciclaggio non costituisce una figura autonoma di reato. Pertanto, il termine di prescrizione deve essere calcolato con riferimento al limite massimo di pena previsto per il reato di riciclaggio nella sua forma base.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 16/07/1977
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO È CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilit privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche questioni già discu ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuri I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risulta processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordi reato di riciclaggio (vedi pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata), ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e d razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura violazion degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostan attenuanti generiche e dei benefici di legge, è del tutto generico perché pri alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merit Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondan censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/20 COGNOME, Rv. 281112 – 01);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancat declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a seguit riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto com cod. pen., è manifestamente infondato. L’ipotesi attenuata di riciclaggio costituisce una autonoma figura di reato sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizio da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per il reat riciclaggio;
rilevato che in considerazione della data di commissione del reato settembre 2009) il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in dat settembre 2024 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza appello del 06 febbraio 2024. La possibilità di rilevare la prescrizione del maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragio dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di
valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268966 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Presid te