Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi contro la determinazione della pena. Il caso evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di presentare motivi di impugnazione specifici e non generici. Quando ciò non avviene, la conseguenza è una declaratoria di inammissibilità ricorso, che comporta non solo il rigetto delle proprie istanze ma anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in seguito a giudizio abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione e 27.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. In sede di merito, i giudici avevano concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendole però equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata all’imputato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena. Tuttavia, il ricorso non specificava quale aspetto della sanzione fosse ritenuto errato.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso ritenendo i motivi addotti privi di specificità e, in ogni caso, manifestamente infondati. Questa decisione si basa su due pilastri argomentativi solidi, che meritano un’analisi approfondita.
La Corretta Determinazione della Pena
In primo luogo, la Corte osserva che la pena base era stata fissata nel minimo edittale previsto dalla legge. Questo significa che il giudice di merito non avrebbe potuto infliggere una sanzione inferiore. Criticare una pena già al suo livello minimo, senza fornire argomentazioni specifiche su altri aspetti (come il bilanciamento delle circostanze), rende il motivo di ricorso palesemente infondato.
La Valutazione della Recidiva e delle Attenuanti
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione dei giudici di merito di considerare le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva. La motivazione si fondava su elementi concreti: l’imputato aveva numerosi precedenti penali e aveva commesso il nuovo reato poco dopo aver scontato una lunga pena detentiva. Questo comportamento, secondo la Corte, dimostrava una chiara mancanza di remore e una persistente inclinazione a delinquere, giustificando pienamente il giudizio di equivalenza e, di conseguenza, la pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ribadisce che un ricorso non può limitarsi a una generica doglianza sulla congruità della pena. È onere del ricorrente indicare con precisione quali siano i profili di illogicità o violazione di legge nella decisione impugnata. La genericità dei motivi equivale a una loro assenza, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Inoltre, la decisione sottolinea che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio può essere censurato in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o assente, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Anzi, la motivazione era ancorata a fatti precisi e verificabili, come la storia criminale dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. Proporre un ricorso per Cassazione manifestamente infondato o generico non è una strategia priva di conseguenze. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e ponderato, basato su motivi solidi e specifici, per non trasformarsi in un onere economico per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specificavano quale aspetto della determinazione della pena fosse criticato, e comunque manifestamente infondati.
Come ha giustificato la Corte la pena applicata nei gradi di merito?
La Corte ha confermato che la pena era stata correttamente determinata partendo dal minimo edittale e che il bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva era stato motivato in modo adeguato, considerando i numerosi precedenti dell’imputato e la sua recente scarcerazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel proporre un ricorso senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/07/1983
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione ed 27.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito, articolando un solo motivo di ric deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;
Considerato che il motivo espone censure prive di specificità e comunque manifestamente infondate, perché le stesse non indicano qual è il profilo del trattamento sanzionatorio critic e perché, comunque, la pena base è stata determinata nel minimo edittale ed il giudizio d equivalenza della recidiva reiterata specifica con le circostanze attenuanti generiche è st correttamente motivato, in considerazione del fatto che l’imputato annovera numerosi precedenti cadenzati nel tempo, ed ha manifestato di non aver avuto remore a ricadere nel delitto nonostante la carcerazione scontata, per effetto di condanna ad una lunga pena detentiva, poco prima del reato per cui si procede;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.