Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici?
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono formulati in modo generico e non specifico. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come un’impugnazione debba essere strutturata per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per i reati di falso previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due principali doglianze:
1. Carenza dell’elemento soggettivo: Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato le sue argomentazioni difensive riguardo alla mancanza di dolo, ovvero della volontà cosciente di commettere il reato.
2. Eccessività della pena: In secondo luogo, si doleva del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i motivi sono stati giudicati dalla Suprema Corte come manifestamente infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ma perché?
La Motivazione della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di specificità. Secondo i giudici, il ricorrente non si è confrontato in modo critico con la motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel merito. La giurisprudenza, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli del 2017), è costante nell’affermare che un motivo di ricorso non può essere una mera ripetizione di quanto già esposto, ma deve individuare con precisione il vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti, è stato giudicato altrettanto generico e aspecifico. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare perché la sanzione fosse sproporzionata o perché meritasse le attenuanti, trasformando la sua lamentela in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’avvocato:
* Analizzi approfonditamente la motivazione della sentenza che intende impugnare.
* Strutturi i motivi di ricorso come una critica puntuale e argomentata ai passaggi logico-giuridici della decisione, e non come una generica riproposizione delle proprie tesi.
* Eviti richieste di rivalutazione dei fatti, che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito.
In conclusione, la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un’ulteriore condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in maniera generica e aspecifica. Non contestavano puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a ripetere doglianze già esaminate e respinte.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “carente di specificità”?
Significa che il motivo non identifica in modo preciso e argomentato l’errore di diritto o il vizio di motivazione della decisione che si contesta, ma si presenta come una critica generica o una semplice riproposizione di argomenti difensivi precedenti, senza confrontarsi con la logica della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
Considerato che il COGNOME, con il primo motivo, lamenta che la sentenza impugnata non ha vagliato le doglianze difensive formulate in appello in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo, senza tuttavia confrontarsi in alcun modo con la motivazione della stessa pronuncia, sicché il motivo è inammissibile perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente si duole, in maniera altrettanto generica e aspecifica, dell’eccessività del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto dunque inammissibile anche detto motivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024