Dimenticare l’orario di rientro non basta: la Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, stabilendo l’inammissibilità del ricorso basato sulla semplice ‘dimenticanza’. Questa decisione offre spunti importanti sulla valutazione del dolo e sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza Costosa
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte di Appello per non aver rispettato l’orario di rientro presso la propria abitazione, come impostogli da una misura restrittiva. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali: in primo luogo, ha sostenuto l’assenza di dolo, attribuendo la violazione a una mera dimenticanza; in secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione rigorosa degli obblighi che gravano sulla persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale.
Le Motivazioni: Analisi dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive, fornendo motivazioni chiare che rafforzano la serietà delle prescrizioni giudiziarie.
Il Dolo e l’Onere di Controllo
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla mancanza di dolo, i giudici hanno ribadito quanto già statuito dalla Corte di Appello: la ‘dimenticanza’ addotta dall’imputato è stata considerata ingiustificata. Sulla persona soggetta a restrizioni grava un preciso onere di controllare e rispettare gli orari e le condizioni imposte. Ignorare o dimenticare tale obbligo non è una scusante valida, ma configura un atteggiamento che integra l’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. La condotta volontaria di non verificare gli orari autorizzati è sufficiente a dimostrare l’intenzione di violare la prescrizione.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, incentrato sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., ha incontrato un netto rifiuto. La Corte ha ritenuto che la condotta non fosse ‘scarsamente offensiva’. Al contrario, il comportamento dell’imputato ha dimostrato una ‘apprezzata insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte’. La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando l’azione, seppur materialmente limitata, rivela un disprezzo per l’autorità giudiziaria e per le regole che governano la misura restrittiva.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: le misure restrittive della libertà personale impongono doveri di diligenza e attenzione non derogabili. La ‘dimenticanza’ non può essere utilizzata come un passe-partout per eludere la responsabilità penale. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che la valutazione della colpevolezza e della gravità del fatto tiene conto non solo del danno materiale, ma anche del grado di rispetto dimostrato verso le istituzioni e le norme dell’ordinamento giuridico. L’inammissibilità del ricorso in casi simili diventa, quindi, una conseguenza quasi inevitabile.
Dimenticare l’orario di rientro imposto da un giudice può escludere la responsabilità penale?
No, secondo la Corte di Cassazione la dimenticanza è ingiustificata. Sulla persona sottoposta a misure restrittive grava un onere di controllare gli orari, e la mancata verifica non esclude il dolo (l’intenzionalità del reato).
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati (assenza di dolo per dimenticanza e richiesta di applicazione della non punibilità per tenuità del fatto) sono stati giudicati manifestamente infondati e riproduttivi di questioni già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale.
In questo caso, perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la condotta non è stata ritenuta ‘scarsamente offensiva’. Al contrario, la violazione delle prescrizioni ha dimostrato una ‘apprezzata insensibilità’ al rispetto delle regole imposte, un comportamento incompatibile con il requisito della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DASA’ il 09/12/1961
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato, con corretti e pertinenti riferimenti in fa diritto, come fosse ingiustificatR la dedotta dimenticanza in ordine all’orario di rie nell’abitazione, anche in ragione dell’onere gravante sul ricorrente di controllare l’or coperto da idonea autorizzazione;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., tra l riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale fornito adeguata risposta, ritenendo non scarsamente offensiva la condotta in ragione della apprezzata insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.