Inammissibilità Ricorso: Quando un’Impugnazione è Troppo Generica?
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un’analisi critica puntuale della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare non solo al rigetto, ma a una dichiarazione di inammissibilità ricorso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo principio è fondamentale per comprendere la logica del processo penale e l’importanza di una difesa tecnica e ben argomentata.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in abitazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale basandosi su elementi indiziari chiari: la stretta vicinanza temporale tra il momento del furto e il ritrovamento della merce rubata a bordo del furgone dell’imputato. A rendere il quadro probatorio ancora più solido, all’interno del veicolo erano stati rinvenuti anche diversi strumenti atti allo scasso.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. Sostanzialmente, la difesa asseriva la mancanza di una prova certa del suo coinvolgimento diretto nel furto, suggerendo che il fatto dovesse essere al più riqualificato come ricettazione (art. 648 c.p.). Inoltre, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto del tutto inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, che non superano il vaglio di ammissibilità richiesto dalla legge.
Inammissibilità Ricorso per Motivi Generici
Il cuore della decisione risiede nella natura del motivo d’appello. La Corte ha evidenziato come le doglianze dell’imputato fossero meramente assertive. Invece di contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre una propria versione dei fatti, senza attaccare con argomentazioni di legittimità la coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di merito avevano chiaramente indicato gli elementi a carico: la quasi contestualità tra il furto e il controllo, il possesso della refurtiva e la presenza di attrezzi da scasso. Di fronte a questo quadro, un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare la logicità di tali conclusioni, non semplicemente negare il coinvolgimento. Lo stesso vale per la richiesta delle attenuanti generiche: il ricorrente non ha saputo indicare quali elementi favorevoli la Corte d’Appello avrebbe ignorato, limitandosi a una richiesta non supportata da argomentazioni specifiche.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La conseguenza diretta dell’inammissibilità ricorso è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo. L’art. 616 del codice di procedura penale prevede che, quando l’inammissibilità è evidente e quindi attribuibile a colpa del ricorrente (per aver intrapreso un’impugnazione senza speranza di successo), venga disposta anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro, una sanzione volta a scoraggiare ricorsi palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono radicate nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che si limita a presentare una lettura alternativa delle prove, senza individuare vizi specifici nella sentenza, è destinato all’inammissibilità. La Corte ha ribadito che il ricorrente ha l’onere di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In assenza di questo confronto, il ricorso si riduce a un’affermazione sterile e non può essere esaminato.
Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un’impugnazione, per avere successo, deve essere specifica, dettagliata e critica. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti tecnici, perché quella sentenza è sbagliata secondo la legge o la logica. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili. Pertanto, la decisione di impugnare una sentenza deve essere sempre preceduta da un’attenta valutazione delle reali possibilità di accoglimento, per evitare di incorrere in sanzioni e di aggravare la propria posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e assertivi. Il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e di legittimità alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a proporre una propria interpretazione dei fatti senza confrontarsi con il ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Su quali elementi si basava la condanna per furto confermata dalla Corte d’Appello?
La condanna si basava su precisi elementi di fatto, ovvero la stretta vicinanza temporale tra il furto e il rinvenimento della merce rubata sul furgone dell’imputato, e la presenza, all’interno dello stesso veicolo, di strumenti atti allo scasso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e i vizio della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del din delle circostanze attenuanti generiche (da riconoscersi con giudizio di prevalenza), è del tu generico poiché: assume in maniera assertiva la mancanza di una prova certa del coinvolgimento dell’imputato nel furto, dovendo al più qualificarsene il fatto sub specie dell’art. 648 cod. pen., senza muovere effettivamente censure di legittimità alla decisione impugnata (che ha indicato gli elemen di fatto dai quali ha tratto che il ricorrente abbia preso parte al furto in abitazione, facendo rif in particolare, alla vicinanza temporale tra il fatto e il rinvenimento della merce sul f dell’imputato nonché anche alla presenza, all’interno del veicolo, di strumenti atti allo scasso; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01); e, quanto alle circostanze attenuanti generiche, contiene enunciati provi d specificità, senza confrontarsi con la motivazione spesa dalla Corte di merito (che ha evidenziato difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento, neppure addotti con il gravame);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Così deciso il 03/07/2024. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.