Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MONTELEPRE il 13/02/1967
NOME nato a PALERMO il 20/09/1991
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di c
all’art. 588 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si lamentano la violazione di le penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità d
imputati e alla valutazione del quadro probatorio – difetta della necessaria specificità poiché
muove puntuali censure a quanto esposto dalla Corte territoriale (che fa espresso richiamo all sentenza di primo grado, la quale ha fondato la responsabilità degli imputati sulle dichiaraz
testimoniali e sulle ammissioni di un imputato, segnatamente di NOME COGNOME), ma muove critiche generiche alla valutazione dei fotogrammi da parte del Giudice di appello ed adduce
maniera assertiva che nella specie i giudici non abbiano accertato “al di là di ogni ragionevole dubb che i ricorrenti abbiano commesso il reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale si lamentano la violazione legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell
circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di q previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del po discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 0 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) non limitandosi ad escludere sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando l’intensità del dolo e le modal della condotta, sintomatiche della negativa personalità degli imputati; e tale apprezzamento non pu essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici, no correlabili al caso di specie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.