Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Infondato
L’inammissibilità ricorso è un esito processuale che ferma l’esame di un’impugnazione prima ancora di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade, specialmente quando si contesta la misura della pena decisa dal giudice. Analizziamo una decisione che fa luce sui limiti del sindacato della Suprema Corte e sulle conseguenze di un appello proposto con argomentazioni generiche.
I Fatti del Caso: Reiterazione di Reati e Impugnazione della Pena
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova nei confronti di una donna per una serie di reati legati alla spendita di denaro falso, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, applicando un aumento di pena rispetto a una precedente sanzione, come previsto dall’articolo 81 del codice penale per il reato continuato.
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, si lamentava che la pena inflitta fosse eccessiva e che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua decisione.
L’Inammissibilità Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della ricorrente, dichiarando l’inammissibilità ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il motivo di impugnazione era manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, se esercitato con una motivazione logica e congrua, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Il ricorso, secondo i giudici, si limitava a presentare assunti generici senza individuare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello. Tentare di ottenere una nuova valutazione nel merito attraverso la Cassazione è una strategia processualmente non corretta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione adeguata. I giudici di secondo grado avevano dato conto degli elementi previsti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo), ritenendo preponderante, nell’esercizio del loro potere discrezionale, la reiterazione degli illeciti a brevissima distanza di tempo. Questo elemento, secondo la Corte d’Appello, giustificava la misura della pena irrogata.
La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riconsiderare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi, l’iter logico seguito non poteva essere censurato in quella sede.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ricorso ha comportato precise conseguenze per la ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, essendo stata ravvisata una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata, è stata condannata a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Le critiche generiche alla quantificazione della pena, quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e aderente ai criteri di legge, non trovano spazio e portano a una declaratoria di inammissibilità, con ulteriori oneri economici per chi ha intrapreso un’azione legale priva di fondamento.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è manifestamente infondato, ovvero quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono generiche e non individuano vizi di legittimità, ma tentano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, come nel caso di critiche alla determinazione della pena operata discrezionalmente dal giudice di merito con motivazione logica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora si ravvisi una colpa nell’aver proposto l’impugnazione, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Può la Corte di Cassazione modificare la pena decisa da un giudice di grado inferiore?
La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la determinazione della pena, che è un potere discrezionale del giudice dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare che la motivazione fornita dal giudice sia logica, congrua e non in violazione della legge, senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 25/08/1979
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appell Genova che ne ha confermato la condanna per più reati di cui all’art. 455 cod. pen., commessi esecuzione del medesimo disegno criminoso, e le ha irrogato la pena quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. di quella già irrogata con una precedente condanna;
considerato che l’unico motivo di impugnazione – con cui si denunciano la violazione de legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionat è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congru logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha co preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271 – 01), evidenziando la reiterazione degli illeciti a brevissima distanza di tempo; e tale iter non può essere ritualmente censurato in questa sede, per il tramite, degli assunti generici conten ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui con ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (c cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.