Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza n. 8868/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo i criteri per valutare l’inammissibilità di un ricorso. La Suprema Corte ha esaminato un caso in cui l’imputato contestava la mancata applicazione di istituti favorevoli come la non punibilità per particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, per la particolare tenuità del fatto, che i giudici di merito non avevano concesso.
2. La censura per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare queste disposizioni a lui più favorevoli.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi presentati.
Il Primo Motivo: La Particolare Tenuità del Fatto
In merito alla contestazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata. Ha affermato che il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve basarsi sui criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. (gravità del reato). Tuttavia, non è necessario che il giudice di merito esamini analiticamente tutti gli elementi previsti dalla norma. È sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per escludere la particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata a pagina 5 della sua sentenza, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Il Secondo Motivo: Attenuanti Generiche e Beneficio della Non Menzione
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato. La Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, per negare le attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri. Poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione esente da vizi logici, anche questo motivo non poteva trovare accoglimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Cassazione si concentrano sul perimetro del giudizio di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sui fatti del processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. In questo caso, i giudici di merito avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale, motivando in modo sufficiente le ragioni per cui non ritenevano applicabili né la causa di non punibilità né le attenuanti generiche. L’inammissibilità del ricorso deriva proprio dal fatto che le censure sollevate miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si possono riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti, a meno di non dimostrare un vizio di legittimità, come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica. Per i difensori, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere formulati con estrema precisione, concentrandosi sui profili di diritto e non su una generica richiesta di riesame. Per l’imputato, la decisione sottolinea che una motivazione, anche se sintetica ma logicamente coerente, è sufficiente a sorreggere una decisione di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Un ricorso è manifestamente infondato quando le censure sollevate si basano su argomenti che sono in palese contrasto con principi di diritto consolidati o quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Per negare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale?
No. Secondo la Corte, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti. È sufficiente che il giudice indichi nella motivazione quelli che ha ritenuto rilevanti e decisivi per escludere la tenuità del fatto.
Il giudice di merito è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per decidere sulle attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fare riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, superando implicitamente tutti gli altri elementi favorevoli dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL GATTO NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., e l’affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offes dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.