Inammissibilità Ricorso: Quando i Precedenti Penali Chiudono Ogni Porta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico che chiarisce i limiti dell’appello e il peso dei precedenti penali. L’argomento centrale è l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono palesemente infondati e mirano a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti. Questo provvedimento offre spunti fondamentali sulla valutazione dell’elemento psicologico del reato e sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero veniva condannato in primo grado e in appello per aver violato la normativa sull’immigrazione (art. 13 del D.L. 286/1998). La condanna era alla pena di otto mesi di reclusione. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare la decisione della Corte d’Appello di Bologna.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
- Mancanza dell’elemento psicologico: Sosteneva di non essere pienamente consapevole di commettere un reato, adducendo una presunta ignoranza della normativa vigente.
- Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.: Richiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ritenendo che il suo comportamento non fosse così grave da meritare una condanna penale.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Consapevolezza del Reato
Sul primo punto, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente e correttamente motivato. Era emerso che l’imputato parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana. Inoltre, un fattore decisivo era la presenza di una precedente condanna per il medesimo reato. Questo precedente, secondo la Corte, dimostrava in modo inequivocabile che il soggetto era pienamente a conoscenza della normativa e delle conseguenze delle sue azioni. Pertanto, la tesi della mancanza di consapevolezza è stata giudicata del tutto infondata.
Il Ruolo dei Precedenti Penali
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha chiarito che la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131 bis c.p. era basata su una valutazione corretta e non illogica. L’imputato, infatti, non aveva solo un precedente specifico per lo stesso reato, ma anche altre due condanne per furto. La presenza di questi precedenti penali è stata considerata un ostacolo insormontabile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dimostrando una tendenza a delinquere che esclude la possibilità di applicare tale beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato un tentativo di sollecitare una nuova e diversa lettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte d’Appello, integrate con quelle del Tribunale, sono state ritenute adeguate, coerenti e prive di vizi logici. La valutazione dell’elemento psicologico e la decisione di non applicare l’art. 131 bis c.p. erano frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, basato su elementi concreti e inconfutabili come la conoscenza della lingua e, soprattutto, i precedenti penali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la presenza di precedenti penali, specialmente se specifici per lo stesso reato, ha un peso determinante nel processo penale. Essi non solo precludono l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma possono anche essere utilizzati come prova della piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta. La decisione sancisce, inoltre, la rigidità dei confini del giudizio di Cassazione, respingendo ogni tentativo di trasformarlo in una terza istanza di valutazione dei fatti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
È possibile essere assolti per un reato sostenendo di non conoscere la legge?
No, di regola l’ignoranza della legge penale non scusa. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la perfetta conoscenza della lingua italiana e, soprattutto, una precedente condanna per lo stesso reato dimostrassero la piena consapevolezza dell’illiceità del fatto, rendendo infondata tale difesa.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di precedenti penali (nel caso specifico, uno per lo stesso reato e due per furto) è un elemento che il giudice può legittimamente valutare per escludere l’applicazione di tale beneficio, in quanto indice di una non occasionalità del comportamento illecito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende a titolo sanzionatorio per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di E] mesi otto di reclusione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 6/7/2018 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 13 D.L. 286/1998;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento all’elemento psicologico e la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell’atto di appello evidenziando che il ricorrente parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana e che, considerata la precedente condanna per il medesimo reato, aveva anche piena conoscenza della normativa vigente;
Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, con il riferimento alle precedenti condanne (una per lo stesso reato e due per furto) il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto in ordine all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024