Inammissibilità Ricorso: Quando i Precedenti Pesano sulla Decisione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di inammissibilità ricorso, fornendo chiarimenti cruciali sul peso dei precedenti di polizia e della condotta processuale nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Questo caso offre uno spaccato su come la Suprema Corte valuti la fondatezza dei motivi di appello e quando un ricorso rischi di essere respinto senza un esame di merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la confisca di una somma di denaro, pari a 465 euro, sequestrata al momento dell’arresto. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato adeguatamente il proprio diniego su tali punti, ledendo i diritti dell’imputato.
La Decisione della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione adeguata e logica per entrambe le questioni sollevate, rendendo le doglianze del ricorrente manifestamente infondate.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha analizzato punto per punto le ragioni della sua decisione, chiarendo perché le argomentazioni della difesa non potevano essere accolte.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il primo punto cruciale riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello era correttamente motivata. Il diniego non era arbitrario, ma si basava su elementi concreti e oggettivi:
1. I numerosi precedenti di polizia: L’imputato aveva a suo carico diversi precedenti, anche specifici per reati della stessa natura. Questo elemento è stato considerato un valido indicatore della sua inclinazione a delinquere e, quindi, un ostacolo al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
2. La condotta processuale non positiva: La Corte territoriale aveva evidenziato un comportamento dell’imputato durante il processo non collaborativo o comunque non meritevole di una valutazione positiva, ulteriore fattore a sostegno del diniego delle attenuanti.
La Cassazione ha quindi concluso che, di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, il ricorso si limitava a una generica contestazione senza prospettare reali vizi logici o giuridici.
La Legittimità della Confisca
Anche riguardo alla confisca della somma di 465 euro, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. La motivazione della Corte d’Appello era considerata solida: l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza o sulla ragione della detenzione di una somma di denaro così consistente, specie in relazione alle sue condizioni personali e lavorative. Di contro, la detenzione di tale somma era stata ritenuta perfettamente spiegabile come provento dell’attività illecita per la quale era stato colto in flagranza di reato. La mancanza di una giustificazione lecita, unita al contesto del reato, ha reso la confisca una conseguenza legittima.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata e non su una generica richiesta di riesame dei fatti. In particolare, quando un giudice di merito motiva adeguatamente le proprie decisioni basandosi su elementi concreti come i precedenti penali o la condotta processuale, il margine per un annullamento in sede di legittimità si riduce drasticamente.
Per il cittadino e per l’avvocato, questa decisione sottolinea l’importanza di costruire un’argomentazione difensiva solida fin dai primi gradi di giudizio e di articolare motivi di ricorso che attacchino specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, piuttosto che sperare in una rivalutazione generale della vicenda. Inoltre, conferma che la detenzione di somme di denaro non giustificate, nel contesto della commissione di un reato, può legittimamente portare alla loro confisca come provento dell’illecito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e logico sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia la confisca del denaro, rendendo le contestazioni del ricorrente manifestamente infondate.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato sulla base di due elementi principali: i numerosi precedenti di polizia, anche specifici, a carico del ricorrente e la sua condotta processuale, valutata come non positiva.
Per quale motivo è stata confermata la confisca della somma di 465 euro?
La confisca è stata confermata perché il ricorrente non ha fornito alcuna valida ragione per la detenzione di una somma di denaro considerata consistente. Tale possesso è stato ritenuto spiegabile come provento dell’attività illecita per cui era stato colto in flagranza di reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 10/08/1993
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti di polizia anche specifici e la non positiva condotta processuale, e, quanto alla confisca degli euro 465 sequestrati, la mancata indicazione di una ragione per la detenzione di tale consistente somma, spiegabile, invece, con lo svolgimento dell’attività illecita nella flagranza della quale è stato colto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurdtila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consigl re estensore
Il Presidente