Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35063 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego del vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono entrambi generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono,altresì, indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito, infatti, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, specificando i motivi per i quali ha ritenuto di non poter applicare il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.,inonche di ritenere)sussistente la recidiva e, per contro, escluse le circostanze attenuanti generiche / facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, le pagg.6-7 della sentenza impugnata, ove si specifica che i reati per i quali si denuncia la mancata applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. sono caratterizzati da dolo d’impeto e che ciò confligge con il requisito del disegno criminoso richiesto dalla fattispecie; e, altresì, le pagg. 7-8 della medesima sentenza, nella quale il riconoscimento della contestata recidiva, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche trovano fondamento nella maggior colpevolezza e nella maggior pericolosità sociale di entrambi i ricorrenti, desunta dai precedenti penali);
ritenuto infine che entrambi i motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. da pag. 6 a pag. 8 della medesima) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/
P.Q.M.
Dichiara inannmissibilii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente