Inammissibilità Ricorso: Quando la Valutazione dei Fatti Blocca l’Appello in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un’impugnazione che tenta di superare tali confini. La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie difese principalmente su due punti. In primo luogo, ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. In secondo luogo, ha mosso censure relative all’accertamento della sua responsabilità e alla ricostruzione dei fatti. Tuttavia, un elemento cruciale ha pesato su questa seconda linea difensiva: l’avvenuta rinuncia ai motivi d’appello correlati.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando l’appello inammissibile. La decisione si fonda su una netta distinzione tra la valutazione dei fatti, di competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e il controllo di legittimità, proprio della Cassazione.
Il Rigetto della Causa di Non Punibilità
Il motivo più significativo del ricorso riguardava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il reato commesso fosse di lieve entità. Tuttavia, la Cassazione ha osservato come la Corte d’Appello avesse già escluso questa possibilità con una motivazione precisa e logica. I giudici di merito avevano infatti valorizzato la “particolare intensità del dolo”, desunta dall'”arbitrarietà dell’allontanamento e dalla violazione dei permessi”.
Secondo la Suprema Corte, questa non è una valutazione errata in diritto, ma un’analisi del fatto. Poiché la motivazione della Corte d’Appello non presentava vizi logici evidenti, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Tentare di farlo equivarrebbe a chiedere alla Cassazione una “diversa ed autonoma rivalutazione”, compito che non le spetta.
Le Altre Censure e la Rinuncia ai Motivi d’Appello
Per quanto riguarda le critiche all’accertamento della responsabilità, la Corte le ha ritenute inammissibili per una ragione ancora più netta. Il ricorrente aveva già rinunciato a tali motivi nel precedente grado di giudizio, rendendo la loro riproposizione in Cassazione del tutto preclusa.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si ancora saldamente al ruolo istituzionale che le è proprio. Il giudizio di Cassazione non serve a stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Le valutazioni sull’intensità del dolo, sulla gravità della condotta o sulla credibilità di una testimonianza sono tipiche del giudizio di merito.
Quando un giudice di merito fornisce una giustificazione logica e coerente per la sua decisione, come nel caso di specie, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella precedente. L’inammissibilità ricorso scatta proprio quando l’impugnazione, pur mascherandosi da critica legale, mira in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze pratiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa pronuncia ribadisce quindi un avvertimento fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate, in particolare quella relativa alla tenuità del fatto, riguardavano valutazioni di merito già adeguatamente e logicamente motivate dalla Corte d’Appello, e quindi non riesaminabili in sede di legittimità. Inoltre, le altre critiche erano state oggetto di precedente rinuncia.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’intensità del dolo di un imputato?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’intensità del dolo. Questa è una valutazione che attiene al merito dei fatti, di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione è solo quello di verificare che la motivazione su tale punto sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1994
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento e dalla violazione dei permessi, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che le censure in merito all’accertamento della responsabilità ed alla ricostruzione del fatto non possono essere riproposte in questa sede, soprattutto in considerazione dell’intervenuta rinuncia ai correlati motivi di appello;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
ere estensore GLYPH
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
Il Pres nte