Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9200 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 09/08/1958
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila h rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME (soggetto in espiazione della pena residua di anni ventidue, mesi cinque e giorni ventiquattro, inflitta per i reati di sequestro di pers rapina, violazione della legge sugli stupefacenti, nonché in materia di armi, associazione mafiosa e omicidio) finalizzata a ottenere la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà
Rilevato che l’avv. NOME COGNOME difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge, in riferimento all’art. 47 Ord. pen., nonché pe manifesta illogicità della motivazione;
Rilevato che vi è memoria difensiva, a mezzo della quale si ritengono non condivisibili le ragioni della rilevata inammissibilità, atteso che la misura alternativa richiesta dal detenuto è st denegata sulla scorta di un errato inquadramento normativo.
Ritenuto trattarsi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mer doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà – dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila. I nell’impugnato provvedimento si richiama dettagliatamente una serie di elementi, dai quali viene desunta l’assenza di un serio percorso di revisione critica circa il proprio vissuto criminale, nonch la mancata indicazione dei valori di riferimento, con particolare riguardo al contesto mafioso d provenienza;
Rilevato che l’impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell’avversata ordinanza, sottolineando anc inesistenti vizi di contraddittorietà e illogicità;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.,
sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.