Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale. Significa che un’impugnazione non può essere nemmeno esaminata nel merito perché priva dei requisiti minimi richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente quando un ricorso risulta inefficace, soprattutto se si limita a ripetere argomenti già respinti senza confrontarsi con le solide motivazioni del giudice precedente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Contesto: Un Appello contro la Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva confermato la decisione di un Magistrato di Sorveglianza, negando un beneficio penitenziario. La difesa lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici si fossero concentrati unicamente sul passato negativo del condannato, ignorando la sua personalità attuale e le sue prospettive di reinserimento sociale.
Il ricorrente, tuttavia, aveva un curriculum criminale significativo: 17 furti, evasioni, ricettazioni, riciclaggio e violazioni di misure di prevenzione. Inoltre, aveva già fallito due percorsi di affidamento in prova (nel 2010 e nel 2020) e si era visto revocare la detenzione domiciliare, dimostrando una spiccata tendenza a non rispettare obblighi e prescrizioni.
La Valutazione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la sua decisione su elementi concreti e attuali, tra cui:
* Illeciti disciplinari recenti: La commissione di tre infrazioni disciplinari in carcere tra il 2022 e il 2023.
* Elevato rischio di recidiva: Un episodio del 2020, in cui il soggetto era evaso dalla detenzione domiciliare per commettere un furto.
* Violazione di misure alternative: L’abbandono di un percorso di affidamento terapeutico concesso nel 2021, con evasione dalla comunità e sottrazione al programma.
Questi fattori, secondo il Tribunale, rendevano la richiesta di un nuovo beneficio inaccoglibile, data la refrattarietà del soggetto al rispetto delle regole.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per due ragioni fondamentali. In primo luogo, le censure presentate dalla difesa erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dal Tribunale di Sorveglianza. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere elementi di novità e critica specifica, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il ricorso non si confrontava minimamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate nell’ordinanza impugnata. La difesa ha criticato la decisione in modo generico, senza smontare punto per punto il ragionamento del Tribunale, che era invece dettagliato e fondato su prove concrete. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito aveva correttamente valutato tutti gli elementi a disposizione, compreso il passato criminale, non come un marchio indelebile, ma come un indicatore di un concreto e attuale rischio di recidiva, confermato da comportamenti recenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: per avere successo, un’impugnazione deve essere specifica, pertinente e critica. Non basta lamentare una presunta ingiustizia in termini generici. È necessario analizzare a fondo la motivazione del provvedimento che si intende contestare e sviluppare argomentazioni capaci di evidenziarne le specifiche falle logiche o giuridiche. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato non può che essere una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano una mera riproduzione di argomenti già respinti dal Tribunale di Sorveglianza e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nel provvedimento impugnato.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare il beneficio al ricorrente?
Il Tribunale ha considerato la storia criminale complessiva (17 furti, evasioni, ricettazioni), i fallimenti di precedenti misure alternative (due affidamenti nel 2010 e 2020), la commissione di tre illeciti disciplinari in carcere (tra 2022 e 2023) e recenti violazioni come l’evasione dalla detenzione domiciliare nel 2020 e l’abbandono di un programma terapeutico nel 2021.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 16/12/1976
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza ricalca la motivazione di quest’ultimo e comunque si fonda su aspetti negativi del passato del detenuto senza considerare la sua personalità allo stato attuale e la sua proiezione verso prospettive rieducative e risocializzanti – come, altresì, supportate da memoria difensiva, perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: – COGNOME ha commesso 17 furti, numerose evasioni, ricettazioni, riciclaggio, danneggiamenti e violazione di misure di prevenzione e ha inoltre beneficiato di due affidamenti, nel 2010 e nel 2020, con esiti fallimentari, nonché di detenzioni domiciliari poi revocate, a riprova del suo essere refrattario all’osservanza di obblighi e prescrizioni; – pur risultando dalla relazione comportamentale il carattere regolare della condotta del condannato nel corso dell’osservazione inframurarìa, dal certificato dei rapporti disciplinari emerge la commissione di tre illeciti disciplinari da parte de suddetto, tra i! 2022 e il 2023, per inosservanza degli ordini, con esclusione dalle attività ricreative e sportive; – la domanda del beneficio di cui all’art. 1 I. n. 199 2010 non merita accoglimento a causa dell’elevato rischio di recidiva e di inosservanza delle prescrizioni, anche considerata la nota dei carabinieri di Francavilla in cui si segnalano l’evasione dalla detenzione domiciliare nel 2020 finalizzata alla commissione di un furto e la violazione di affidamento terapeutico, concesso soltanto nel 2021, con evasione dalla comunità terapeutica e sottrazione al programma in essa praticato.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che non si confronta con tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici se non per contestarle genericamente nei termini sopra specificati, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.