Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FINALE EMILIA il 17/09/1960
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’errone
applicazione della legge penale in relazione all’art. 493
ter cod. pen. per difetto
dell’elemento soggettivo, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di cen già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai gi
di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomenta alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sen
impugnata sugli elementi probatori comprovanti gli elementi costituitivi del re in contestazione);
ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l’err
applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in or agli artt. 99 e 62
bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento
punitivo, sorretto, nel caso, da sufficiente e non illogica motivazione adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 d sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generic in assenza di ragioni apprezzabili in tal senso e sulla corretta applicazione recidiva, in considerazione della nutritissima biografia penale del prevenuto, sintomatica di una qualificata pericolosità sociale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Corlsigliere Estensore